Ad un mese circa dalla tragica scomparsa del sedicenne stagista Giuseppe Lenoci, si torna nuovamente a parlare di sicurezza sul lavoro per chi effettua tirocini formativi.
Sicurezza sul lavoro per stagisti e tirocinanti
Il datore di lavoro deve osservare gli obblighi prescritti dal D.Lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza, anche nei confronti degli stagisti e tirocinanti. Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7093 del 03.03.2022. La Cassazione, ricalcando quanto indicato dall’art. 2 del DLgs 81/08, equipara al lavoratore subordinato chiunque svolga attività nell’ambito dell’organizzazione aziendale, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere.
Stage e Tirocinio
Stage e tirocinio indicano il periodo di orientamento e formazione che un giovane trascorre all’interno di un contesto lavorativo per maturare un’esperienza pratica che gli sarà utile per apprendere nuove competenze, rafforzare quelle già possedute, capire come funziona un’organizzazione e aprirsi una via di ingresso nel mercato del lavoro.
L’unica differenza che sussiste tra stage e tirocinio sta nel fatto che lo stage è volontario e il lavoratore o studente può decidere se e quando farlo, mentre il tirocinio è un periodo di formazione spesso obbligatorio per chi vuole intraprendere un determinato percorso professionale.
Per esempio, alcuni corsi di laurea prevedono tirocini obbligatori (chiamati curriculari). I tirocini extra-curriculari o non curriculari, invece, sono definiti di inserimento/reinserimento. Non hanno limiti di età.
Appartengono a queste categoria i tirocini formativi e di reinserimento o inserimento al lavoro mirati ad inserire, ovvero, reinserire nel mondo del lavoro soggetti privi di occupazione (inoccupati e disoccupati) o con particolari svantaggi (disabili o richiedenti asilo).
A differenza del tirocinio curriculare, l’extra curriculare prevede un compenso che parte da una quota minima obbligatoria (stabilita in base alla regione nel quale si svolge) e può essere aumentata secondo la volontà dell’Organizzazione/Azienda.
Per stagisti e tirocinanti è dunque obbligatoria la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con le modalità previste dall’Accordo Stato-Regioni in riferimento alla formazione generale e specifica dei lavoratori.
La formazione è a carico del datore di lavoro e deve essere svolta nell’orario lavorativo. Fra gli altri obblighi che il datore di lavoro deve osservare c’è quello di visita medica.
In tal senso si è espresso anche Ministero del Lavoro il quale, rispondendo ad un interpello, ha concluso sostenendo che “nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti del testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta”.
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