Si ha il trasferimento di azienda quando, in seguito a operazioni quali cessione contrattuale, fusione, affitto, usufrutto, cambia la titolarità della azienda medesima.
Il trasferimento può riguardare l’intera azienda o parte di essa. In tal ultimo caso si parla di trasferimento di ramo d’azienda: ammissibile solo se la parte di azienda che si intende trasferire è funzionalmente autonoma al momento del trasferimento (art. 32 Dlgs 276/2003).
In tema di trasferimento di azienda, la sorte dei rapporti di lavoro è uno degli aspetti più rilevanti e delicati.
Disciplina nel trasferimento di azienda
Il Codice civile prevede una specifica disciplina in tema di trasferimento dei lavoratori subordinati dell’azienda cedente (o affittante), a tutela dei diritti di questi.
E’ previsto, come regola generale, che se un datore di lavoro vuole cedere un rapporto di lavoro ad un altro datore di lavoro deve, preliminarmente, ottenere il consenso del lavoratore.
La regola generale in materia di cessione del contratto di lavoro è, infatti, il consenso del contraente ceduto. In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, tuttavia, la legge prevede una eccezione a questa regola in quanto si realizza un automatico passaggio di tutti i lavoratori del cedente presso il cessionario, senza la necessità del loro consenso.
In caso di cessione dell’intera azienda, tutti i lavoratori assunti presso l’azienda passano alle dipendenze del cessionario.
In caso di trasferimento di ramo d’azienda, a passare sono solo i lavoratori addetti al ramo d’azienda oggetto di cessione.
L’art. 47 della L. n. 428/1990 prevede invece una particolare procedura di consultazione sindacale, in caso di trasferimento di un’azienda o di un ramo d’azienda in cui siano occupati più di 15 lavoratori.
L’art. 2112 c.c. garantisce al lavoratore la continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario dell’azienda nella quale presta attività lavorativa.
Per continuità intendiamo:
1)Il rapporto di lavoro non si estingue, ma continua con il nuovo titolare dell’azienda; il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
2)Il lavoratore può chiedere al nuovo datore di lavoro il pagamento dei crediti da lavoro che aveva maturato al momento del trasferimento; il nuovo datore di lavoro è pertanto obbligato in solido con il vecchio titolare per tali crediti.
3)Nel caso di stipulazione di un contratto d’appalto tra azienda d’origine e ramo trasferito, il lavoratore dipendente di questo ultimo può agire in giudizio direttamente nei confronti dell’azienda di origine per obbligarla al pagamento dei debiti che questa ha contratto con il ramo trasferito.
4)Il nuovo titolare deve continuare ad applicare il contratto collettivo nazionale, in vigore al momento del trasferimento, fino alla sua scadenza.
5)Il trasferimento d’azienda non costituisce motivo di licenziamento. Se,in sede giudiziaria, viene accertata la correlazione tra licenziamento e trasferimento d’azienda, il giudice può condannare il cessionario alla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore licenziato oltre al pagamento di tutte le retribuzioni che sarebbero spettate al dipendente dalla data del licenziamento sino alla data della effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Rileviamo che proprio recentemente, in tema di inefficacia della cessione del rapporto di lavoro con il relativo ramo di azienda, la Corte di Cassazione sez. lav., ord., 9 agosto 2021, n. 22520, ha distinto il rapporto del lavoratore con la società cessionaria, produttivo di effetti sino a quando è utilizzata in concreto la prestazione del lavoratore ceduto, e la posizione dell’azienda cedente la quale riprenderà ad erogare la retribuzione al lavoratore dal momento della sentenza dichiarativa di inefficacia della cessione.
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