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Le 3 leggi della robotica di Asimov e la Costituzione Italiana

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Cosa pensereste se vi dicessimo che c’è un rapporto tra le tre leggi della robotica di Isaac Asimov e la Costituzione italiana?

Isaac Asimov e la Costituzione Italiana

Sul sito dell’enciclopedia Treccani, alla voce Revisione Costituzionale, si può leggere, tra le altre cose che: “per quanto riguarda i limiti alla revisione costituzionale, la dottrina distingue tra quelli cosiddetti espliciti e quelli cosiddetti impliciti. Limite esplicito è l’articolo 139, che dichiara esplicitamente sottratta alla revisione costituzionale la forma repubblicana dello Stato. Questo limite non è altro che la positivizzazione nel testo costituzionale del risultato del referendum-plebiscito del 1946, che ha sottratto la scelta a favore della Repubblica alla stessa Assemblea costituente. Oltre a tale limite, vi sono poi, secondo la dottrina maggioritaria, ulteriori limiti impliciti”.

La legge fondamentale della nostra Repubblica, dunque, contiene in sé i meccanismi per evitare stravolgimenti che possano condurre, direttamente o indirettamente, a derive totalitarie. Ovvio, se si pensa che fu scritta all’indomani del secondo conflitto mondiale e dopo l’esperienza del fascismo.

Le 3 leggi della robotica di Isaac Asimov e la Costituzione Italiana

 

Le tre leggi della robotica

Qualche anno prima – per la precisione nel 1942 – Isaac Asimov pubblicava sulla rivista Astounding Science Fiction il racconto Circolo vizioso (in originale Runaround), in cui, per la prima volta, enunciava le tre leggi della robotica:

  • Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno.
  • Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla Prima Legge.
  • Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge.

Queste leggi, alle quali devono obbedire tutti i robot, rappresentano la quasi certezza di una convivenza pacifica tra macchine e umani:

Asimov era dell’idea che se una macchina era progettata bene, non poteva presentare alcun rischio, se ovviamente non era utilizzata impropriamente. Egli mise in pratica queste leggi nei suoi robot rispettando la necessità di sicurezza (la Prima Legge), servizio (la Seconda Legge) e prudenza (la Terza Legge) di questi utensili sofisticati” [Wikipedia]. Nella prefazione a una sua antologia di racconti, Asimov scrive: “Li vedevo come macchine, insomma, dotate di dispositivi di sicurezza che gli impedivano di diventare una minaccia, e destinate a lavori particolari [Asimov, 4].

Leggi della robotica e fanta… scienza giuridica

Che relazione potrebbe esserci dunque tra due argomenti (apparentemente) così distanti? L’Assemblea Costituente scrisse la Costituzione per liberarsi e purificarsi da un passato tragico e ricostruire una società ben regolata, accogliente, nella quale tutti gli uomini (tendenzialmente riconosciuti come cittadini) potessero fruire di eguali opportunità di vita e perfino essere felici [cfr. Bettinelli]. Asimov ideò le leggi della robotica per dare una solida base scientifica ai suoi racconti e per divertirsi a calarle in situazioni verosimili e metterle in discussione per la sorpresa e la delizia dei suoi numerosi lettori.

Scienze giuridiche e science-fiction. Se non siamo agli antipodi, poco ci manca.

Le 3 leggi della robotica di Isaac Asimov e la Costituzione Italiana
Isaac Asimov

La Costituzione come strumento della collettività

Eppure…

Facciamo un piccolo sforzo di fantasia, e cerchiamo di immaginare la nostra Carta come un utensile sofisticato, in grado non di svolgere lavori pesanti, come i robot, quanto piuttosto di disciplinare molteplici aspetti della nostra esistenza, in sostanza uno strumento per migliorare la vita dei membri della collettività.

“Se prendiamo in esame un qualunque gruppo sociale possiamo facilmente isolare un complesso di norme scritte, o anche non scritte, ed una struttura sociale che valgono a tracciare le linee maestre dell’organizzazione del gruppo. In queste norme, ed in questa struttura troveranno espressione i valori e le esigenze del gruppo, il fine (od i fini) che il gruppo si propone di raggiungere e l’apparato autoritario che esso si è dato per il raggiungimento del fine e per garantire l’osservanza delle regole sociali” [Martines, 224]. Lo stesso Giovanni Sartori, in un suo saggio, ha affermato che: “Bentham disse una volta che i due grandi «motori» (engines) della realtà sono la punizione e il premio. E sicuramente «ingegneria» (engineering) deriva da engine. Mettendo assieme metafora e etimologia, sono arrivato a «ingegneria costituzionale» per rendere l’idea […] che le costituzioni sono qualcosa di simile a macchine o meccanismi che devono «funzionare» e che devono dare comunque risultati” [Sartori, 9].

Proprio come gli automi di Asimov che aiutano gli uomini senza arrecar loro alcun danno perché assoggettati alle tre direttive fondamentali della robotica, la Costituzione è al servizio della collettività e contiene in sé gli strumenti per regolare, autoregolarsi e non presentare alcun rischio per gli esseri umani (più correttamente, i cittadini) se utilizzata bene.

 

La forma repubblicana e i limiti impliciti: la sicurezza

L’articolo 139, ovvero il limite esplicito alla revisione costituzionale di cui si parlava all’inizio, può essere messo in relazione con la prima legge, quella relativa alla sicurezza, che afferma che un robot non può danneggiare un essere umano o permettere che esso venga danneggiato a causa della sua incuria.

Il fatto che “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale” vuol dire che il potere di revisione non può instaurare un nuovo ordine costituzionale, ma ha il solo fine di assestare determinati istituti e di adattare singole norme costituzionali alle nuove ed emergenti istanze della vita civile, politica e sociale della nazione.

Tale limite deve essere inteso non solo in senso letterale (come divieto di restaurazione della forma di stato monarchica), ma estensivamente, coinvolgendo in tale definizione gran parte dei principi costituzionali che essendo coessenziali alla forma repubblicana e al suo sviluppo devono necessariamente essere ritenuti, a loro volta, immodificabili. E la ragione è evidente: i caratteri della forma repubblicana non sono altro che i caratteri della Repubblica così come espressi nel primo articolo della nostra Costituzione e in quelli immediatamente successivi.

La forma repubblicana, scelta col referendum del 1946, non può essere modificata perché altrimenti si metterebbero a rischio i nostri valori, quelli cioè espressi dalla volontà popolare. Verrebbe arrecato un danno alla collettività che vedrebbe stravolti quei principi fondamentali, basati su una “repubblica democratica fondata sul lavoro”, perdendo così la propria identità.

Le 3 leggi della robotica di Asimov e la Costituzione Italiana

L’uguaglianza formale e sostanziale e la relazione con l’articolo 139

La seconda legge, di servizio, si riscontra nell’articolo 3:

“tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

In questo articolo bisogna distinguere il primo comma che sancisce l’uguaglianza in senso formale, dal secondo che riconosce l’uguaglianza in senso sostanziale. Uguaglianza formale vuol dire che tutti sono titolari dei medesimi diritti e doveri, in quanto tutti sono uguali davanti alla legge e tutti devono essere, in egual misura, ad essa sottoposti.

Tuttavia, la nostra Costituzione non si arresta al riconoscimento dell’uguaglianza formale: essa va oltre assegnando allo Stato il compito di creare azioni positive per rimuovere quelle barriere di ordine naturale, sociale ed economico che non consentirebbero a ciascuno di noi di realizzare pienamente la propria personalità.

Il secondo comma dell’articolo 3 della nostra Carta Costituzionale è la base dei diritti sociali, imponendo allo Stato il compito, da un lato, di assicurare le condizioni necessarie per il pieno sviluppo della persona e per una partecipazione effettiva all’organizzazione politica, economica e sociale dell’Italia, dall’altro di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano ciò.

Senza questo comma anche gli altri diritti di libertà sanciti dalla stessa Carta Costituzionale sarebbero privi di ogni reale valore. Proprio come i robot devono obbedire agli ordini impartiti loro dagli uomini, senza contravvenire alla prima direttiva, così lo Stato deve trattare tutti i cittadini nello stesso modo, obbedendo al primo comma dell’articolo 3, senza però gestire situazioni diverse nello stesso modo, e, anzi, intervenendo per eliminare tali disuguaglianze (secondo comma dell’articolo 3) poiché se così non fosse, potrebbero sorgere problemi di ordine morale, etico e sociale e, nel lungo periodo, di ordine pubblico (conflitto con l’articolo 139).

 

Sopravvivenza vs stabilità

La terza legge, della prudenza, afferma che i robot devono salvaguardarsi, senza però violare le prime due direttive. L’articolo 138 disciplina le modifiche costituzionali: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi”.

Dunque non vi è referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

L’art. 138 consente che una legge di revisione costituzionale venga legittimamente approvata ed entri in vigore senza che il popolo abbia la possibilità di intervenire e far sentire la propria voce ossia allorché la legge sia approvata in seconda lettura con una maggioranza pari a due terzi dei componenti le assemblee.

Lo scopo principale di tale tipo di referendum (detto “costituzionale”, per distinguerlo da quello “abrogativo” previsto dall’articolo 75) è di garantire e tutelare le minoranze parlamentari, alle quali è riconosciuta la facoltà di richiedere il ricorso al corpo elettorale, allorché abbiano a percepire la revisione costituzionale come lesiva dei loro diritti. Un referendum quindi di minoranza ed a tutela della minoranza, di opposizione alla maggioranza espressa dai rappresentanti in parlamento, avente lo scopo di dimostrare che alla maggioranza parlamentare non corrisponde quella del corpo elettorale, il quale ha così l’opportunità di smentire i propri rappresentanti.

“Ogni costituzione cerca di raggiungere un equilibrio tra due esigenze contrastanti: quella della stabilità delle regole costituzionali e della sottrazione di esse alla volontà delle maggioranze politiche che si alternano al potere, e a quella del mutamento, dell’adeguamento alle regole ai problemi che l’esperienza costituzionale pone” [Bin, Pitruzzella, 287].

La Costituzione non è immutabile e può essere modificata, anzi, deve essere modificata se vuole sopravvivere ai cambiamenti sociali ed economici, ma oltre ai limiti espliciti e impliciti contenuti nell’articolo 139, ne ha uno ulteriore (che potremmo definire “prudenziale”): anche le minoranze vanno salvaguardate e tutelate. Come afferma l’articolo 3, tutti sono uguali, anche le minoranze (uguaglianza formale) e se non lo sono, bisogna intervenire (uguaglianza sostanziale). Esattamente come un Robot che ha diritto alla vita e alla difesa a patto che non contravvenga alla prima e alla seconda legge, allo stesso modo la Costituzione può cambiare e mutare per sopravvivere, ma deve farlo nel rispetto degli articoli 139 e 3.

Conclusioni

Ricapitolando possiamo concludere che: l’articolo 139 svolge le stesse funzioni della prima legge della robotica (sicurezza), l’articolo 3 quelle della seconda legge (servizio), l’articolo 138 quelle della terza legge (prudenza).

*Articolo già pubblicato su Kulturjam, con diverso editing, nella primavera del 2021.

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Massimiliano Scarna
Massimiliano Scarna
Ha scritto di cinema e informatica su svariate riviste nazionali (Horrormania, IdeaWeb…), insegna diritto ed economia nelle scuole superiori. Ha pubblicato tre antologie di racconti – Istanti d’istanti, Extra e Ultrabizzarro– più una manciata di storie su riviste, e siti web. Ama i libri, la musica metal e il cinema.

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