Non può essere usato ai fini disciplinari il contenuto di una chat aziendale dove il lavoratore rivolge pesanti offese al superiore gerarchico.
Chat aziendale e licenziamento
Il materiale estratto dal computer non può essere utilizzato a causa della violazione dell’art. 4, comma 3, della L. 300/1970, per avere l’azienda omesso di dare la necessaria tempestiva ed adeguata informazione ai dipendenti circa l’effettuazione dei controlli.
Questo è quanto afferma la Corte di Cassazione con sentenza n. 25731 del 22 settembre 2021, dove si precisa che il dipendente deve essere adeguatamente informato circa l’effettuazione dei controlli da parte della società.

Se è vero che il datore di lavoro ha il potere di controllare che l’attività dei dipendenti sia eseguita conformemente alle direttive da lui impartite, tale potere va contemperato con il contrapposto diritto dei lavoratori al rispetto della riservatezza, della libertà di espressione e di comunicazione.
Il comma 3 dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori prevede che i dati raccolti anche attraverso le chat aziendali, sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (quindi, anche a quelli disciplinari) a due condizioni:
a. adeguata informazione dei lavoratori attraverso una policy aziendale che spieghi le modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli;
b. rispetto della normativa sulla Privacy.
Ciò significa che in mancanza di unapolicy aziendale adeguata e in caso di raccolta e trattamento dei dati secondo modalità contrarie alla legge sulla privacy, i dati non possono essere utilizzati, ad esempio, in sede giudiziale per dimostrare l’illegittimità del comportamento del dipendente.

L’avallo del Garante Privacy
Del resto anche il Garante Privacy con provvedimento del 04/06/2015 n° 345 e ss, ha statuito che il datore di lavoro non può effettuare alcun trattamento dei dati contenuti nelle conversazioni estrapolate in chat (di Skype o di qualsiasi altro programma) memorizzate nell’account personale, ottenute in modo illecito.
Tale condotta ha anche rilievo penalistico, infatti è lesiva del diritto del lavoratore alla segretezza della sua corrispondenza (dovendosi intendere per corrispondenza anche quella informatica o telematica: art. 616 c.p.). Si pone in evidenza che nel caso evidenziato nella summenzionata sentenza, i messaggi incriminati non potevano essere letti da terzi estranei alla conversazione, nonché, le espressioni utilizzate rappresentavano un mero sfogo della mittente rivolto alla sola destinataria.
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