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Solo una minoranza di Paesi definisce Hamas terrorista. La distinzione tra resistenza locale e jihad globale viene rimossa dal dibattito occidentale, con effetti giuridici e politici inquietanti, anche nel diritto penale italiano.
Hamas, terrorismo e scorciatoie morali dell’Occidente
Definire Hamas un’organizzazione terroristica come se fosse un dato naturale, autoevidente, indiscutibile, è una scorciatoia politica prima ancora che giuridica. Una scorciatoia comoda, ripetuta ossessivamente nel discorso pubblico occidentale, ma tutt’altro che neutra. Non perché Hamas sia innocente — nessuno lo è in una guerra coloniale — bensì perché la categoria di “terrorismo” viene usata come clava semantica, svuotata di rigore e riempita di opportunismo.
Persino l’ordinamento internazionale, spesso evocato a corrente alternata, riconosce un principio che l’informazione mainstream finge di ignorare: la Carta delle Nazioni Unite ammette, in linea di principio, il ricorso alla forza come legittima difesa e come resistenza a un’occupazione militare.
Questo non giustifica il massacro di civili inermi — che resta un crimine — ma impedisce di cancellare con un colpo di spugna la distinzione tra violenza indiscriminata e conflitto di resistenza. Distinzione che l’Occidente preferisce non vedere, perché complica la narrazione.
I numeri parlano chiaro, anche se raramente vengono citati. Solo 37 entità statali su 203 — includendo Stati sovrani e territori semi-indipendenti — classificano ufficialmente Hamas come organizzazione terroristica. È una minoranza, composta quasi esclusivamente da Stati Uniti, Israele ovviamente, Unione europea e alleati politici variabili, dall’Argentina di Milei in giù. Il resto del mondo, che rappresenta circa tre quarti della popolazione globale — Russia, Cina, India, gran parte dell’Africa e dell’Asia — non adotta questa definizione. Non per simpatia ideologica, ma per una diversa lettura del conflitto israelo-palestinese.
Resistenza locale o jihad globale?
Il punto centrale, sistematicamente rimosso dal dibattito pubblico, è la differenza — tutt’altro che accademica — tra un movimento di resistenza a base religiosa e un’organizzazione jihadista globale. Hamas nasce alla fine degli anni Ottanta dentro un paradigma islamo-nazionalista, non universalista. La sua azione, nel bene e nel male, è sempre rimasta circoscritta al teatro israelo-palestinese. Non esistono attentati di Hamas a Parigi, Londra o Jakarta. Non esistono sue “province” in Africa o in Asia. Non esiste una proiezione globale del conflitto.
Al contrario, Al-Qaeda e Daesh hanno fondato la propria identità sull’idea di jihad transnazionale, esportando la violenza in più continenti e rivendicando un progetto politico-religioso globale. Confondere queste realtà non è un errore ingenuo: è una scelta politica. Serve a semplificare, a rendere digeribile un conflitto asimmetrico riducendolo a una favola morale con buoni e cattivi.
Questo slittamento semantico produce conseguenze concrete, soprattutto sul piano giuridico. In Italia, il riferimento obbligato è l’articolo 270-sexies del Codice penale, introdotto nel 2005 per recepire la decisione quadro europea sul terrorismo. Una norma nata per colmare un vuoto, ma che ha aperto voragini interpretative. Il problema non è solo il coordinamento con l’art. 270-bis sull’associazione con finalità terroristiche, ma la natura profondamente soggettiva della definizione.
Il diritto penale dell’intenzione
L’art. 270-sexies, così come formulato, tende a qualificare come terrorismo non tanto l’atto in sé, quanto l’intenzione attribuita all’agente. È una torsione pericolosa, che allontana il diritto penale dal fatto concreto e lo avvicina a una valutazione psicologica o politica. In altre parole, si rischia di punire ciò che si pensa, non ciò che si fa. Un’impostazione che entra in tensione con il principio di tassatività e determinatezza, cardine di qualsiasi Stato di diritto.
Non è un caso che giuristi e magistrati abbiano sollevato dubbi rilevanti sull’uso estensivo di questa norma. La sua vaghezza consente di far rientrare “condotte disparate”, trasformando il diritto penale in uno strumento di gestione del dissenso, soprattutto quando il contesto internazionale è carico di emotività e propaganda.
Il dato più inquietante, tuttavia, è la rapidità con cui media e commentatori emettono sentenze prima ancora che la giustizia faccia il suo corso. Il processo penale viene anticipato dal processo mediatico, e la parola “terrorismo” diventa una condanna preventiva, impermeabile a qualsiasi distinzione storica, politica o giuridica.
La realtà è meno rassicurante delle semplificazioni. Hamas non è Al-Qaeda, né Daesh. Questo non assolve i suoi crimini, ma impedisce di usare categorie sbagliate per descriverli. La complessità non è un’opinione: è la materia stessa della politica e del diritto. E quando la si rimuove, non si produce chiarezza, ma ideologia.

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