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Le maxi-sanzioni inflitte dopo una manifestazione antifascista non riguardano soltanto Lecco. Quando il costo economico della protesta diventa insostenibile, il diritto costituzionale di manifestare resta formale, ma la sua concreta praticabilità si restringe sempre di più.
Manifestare contro il fascismo può costare una fortuna: il caso Lecco apre un fronte sui diritti
Trentuno persone rischiano di pagare complessivamente oltre centomila euro per aver partecipato a una manifestazione antifascista. È questa, in estrema sintesi, la vicenda che nelle ultime settimane ha riportato Lecco al centro del dibattito pubblico. I fatti risalgono al 27 aprile 2026, quando, in occasione della commemorazione di sedici appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana fucilati dai partigiani nell’aprile del 1945, diverse realtà antifasciste organizzarono una contromanifestazione di protesta.
La Questura ha successivamente contestato agli organizzatori e ad altri partecipanti la violazione dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ritenendo che la manifestazione si fosse svolta in assenza del prescritto preavviso.
A seguito dell’entrata in vigore del cosiddetto Decreto Sicurezza, quella contestazione ha dato luogo all’avvio di un procedimento amministrativo suscettibile di comportare sanzioni economiche di particolare entità, fino a circa tredicimila euro per ciascun destinatario.
La vicenda ha suscitato un acceso confronto politico e giuridico. Da un lato, il Governo rivendica l’applicazione di una disciplina introdotta con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la tutela dell’ordine pubblico; dall’altro, associazioni, giuristi e numerose organizzazioni antifasciste ritengono che l’entità delle sanzioni rischi di produrre un effetto dissuasivo sull’esercizio del diritto di riunione garantito dall’articolo 17 della Costituzione.
È una discussione che va ben oltre il singolo episodio e che investe questioni fondamentali: il rapporto tra libertà e sicurezza, la funzione dell’ordine pubblico in uno Stato costituzionale e i limiti entro i quali il dissenso può essere disciplinato senza alterarne l’effettiva praticabilità.
Ora, se la cronaca restituisce la successione dei fatti, più complesso è comprendere perché proprio questi fatti, in questo preciso momento storico, assumano un significato che trascende la vicenda da cui hanno avuto origine. Le norme non vivono mai nel vuoto della tecnica giuridica: riflettono assetti di potere, equilibri politici, trasformazioni economiche. Comprendere Lecco significa allora collocare quella vicenda entro una storia più ampia, quella del rapporto tra Stato, conflitto sociale e ordine pubblico nell’Italia repubblicana.
Una manifestazione, la contestazione del mancato preavviso, una serie di sanzioni amministrative. È questa la dimensione più immediata della vicenda, quella che la cronaca restituisce e che ogni notizia inevitabilmente consegna al lettore.
Eppure, ogni scelta legislativa appartiene anche al tempo storico nel quale nasce, si determina in una determinata stagione politica, riflette un preciso assetto dei rapporti tra autorità e libertà e contribuisce a definire il modo in cui le istituzioni si rapportano alle diverse forme dell’antagonismo politico e sociale.
Ed è proprio in questa prospettiva che il caso di Lecco acquista un interesse che va oltre la cronaca, perché invita a comprendere le ragioni per cui una determinata forma giuridica emerga in uno specifico momento storico, quali siano i rapporti di forza che contribuisce a consolidare, quali assetti sociali tenda a preservare e quale idea del rapporto tra Stato e conflitto finisca, consapevolmente o meno, per esprimere.
Lecco offre così l’occasione per riflettere su trasformazioni che da tempo attraversano il rapporto tra ordine pubblico, diritto e pratiche del dissenso, restituendo al dibattito una domanda: quale funzione svolgono oggi gli strumenti giuridici nella regolazione dell’antagonismo politico e sociale?
Torniamo alle basi: un po’ di storia
Marx non elaborò mai una teoria dello Stato riducibile alla caricatura, spesso attribuitagli, secondo cui ogni decisione pubblica costituirebbe il riflesso immediato della volontà della classe economicamente dominante. La sua riflessione è più complessa. Nelle opere della maturità, il diritto appare come una delle forme attraverso cui una determinata organizzazione della produzione si consolida e si riproduce. Lo Stato non è un semplice arbitro esterno ai rapporti sociali, ma parte della loro stessa costruzione storica.
Sarà Antonio Gramsci a sviluppare ulteriormente questa intuizione. Nei Quaderni del carcere, egli osserva che nelle società capitalistiche avanzate il potere non si fonda prevalentemente sulla forza, bensì sull’egemonia, ossia sulla capacità delle classi dirigenti di presentare il proprio particolare interesse come interesse generale. Nella sua riflessione, il potere non si esaurisce nella forza dello Stato, né nella sola adesione spontanea dei governati. Esso prende forma attraverso un equilibrio storicamente determinato fra consenso e coercizione, destinato a modificarsi insieme ai rapporti politici, economici e sociali. In questa prospettiva, le forme attraverso cui lo Stato governa il conflitto non costituiscono elementi immutabili, ma rispondono alle trasformazioni della società e agli equilibri di forza che la attraversano.
Lo Stato, dunque, non coincide soltanto con l’apparato repressivo; comprende l’insieme delle istituzioni, delle pratiche e delle culture che rendono stabile un determinato ordine sociale.
Tale prospettiva fu ulteriormente sviluppata da Nicos Poulantzas, che definì lo Stato capitalistico come una condensazione materiale dei rapporti di forza tra le classi: una formula spesso semplificata, ma che merita attenzione. Poulantzas non identifica lo Stato come un semplice strumento nelle mani della classe dominante. Lo descrive piuttosto come una condensazione materiale dei rapporti di forza, il luogo nel quale le contraddizioni della società vengono istituzionalizzate e governate, contribuendo alla stabilizzazione dell’ordine economico e politico.
È in questa prospettiva teorica che il Decreto Sicurezza trova la propria collocazione interpretativa, quale espressione delle modalità attraverso cui lo Stato interviene nella regolazione degli assetti di potere e delle forme contemporanee dell’antagonismo sociale.
Del resto, ciò che caratterizza questa fase storica è la progressiva normalizzazione delle tecniche di controllo. Il ricorso a misure eccezionali lascia spazio a un sistema che affida sempre più la regolazione del conflitto a strumenti economici, procedurali e burocratici. Il potere si esercita attraverso l’ordinaria operatività delle istituzioni, ampliando progressivamente gli ambiti entro i quali il diritto interviene nella disciplina dell’antagonismo politico e sociale.
La questione si colloca così su un piano che investe la natura stessa dello Stato e del diritto. Nella prospettiva marxista, Stato e diritto vengono intesi come espressioni di rapporti sociali storicamente determinati, all’interno dei quali prende forma e si riproduce un determinato ordine economico e politico. È precisamente in tale cornice che il dissenso viene disciplinato, regolato e ricondotto entro limiti compatibili con la stabilità dell’assetto esistente ed è su questo terreno che il ricorso a sanzioni patrimoniali di particolare entità assume un significato che va ben oltre la risposta a una singola violazione.
Diritto di manifestare o diritto di pagare? Il caso Lecco interroga la democrazia
Se partecipare a una manifestazione può tradursi in un costo patrimoniale capace di incidere sul reddito, sui risparmi o sull’equilibrio economico di una persona, l’esercizio del dissenso finisce inevitabilmente per essere condizionato anche dalla posizione economica e sociale di chi lo pratica. La sanzione pecuniaria, in questa prospettiva, non si limita a colpire una condotta ritenuta illegittima, ma interviene direttamente sulle condizioni materiali della partecipazione politica, trasformando il costo della protesta in una tecnica di regolazione dell’antagonismo.
È questo, probabilmente, l’aspetto più significativo della vicenda. Quando l’esercizio di una libertà costituzionalmente riconosciuta comporta conseguenze patrimoniali di tale portata, il dibattito si sposta sul rapporto tra il riconoscimento formale dei diritti e le condizioni materiali che ne rendono effettivo l’esercizio. Il riconoscimento formale della libertà di partecipazione resta immutato; è la concreta praticabilità di quella libertà a essere progressivamente condizionata dalle conseguenze economiche che il suo esercizio può comportare.
Il “caso” di Lecco, pertanto, assume un valore paradigmatico, così come le sanzioni irrogate negli anni ai movimenti No Tav in Val di Susa, i provvedimenti adottati nei confronti dei lavoratori della logistica durante numerosi picchetti sindacali, le misure applicate contro gli attivisti di Ultima Generazione e le contestazioni seguite alla mobilitazione contro l’apertura della sede di Futuro Nazionale a Firenze.
Pur nella diversità dei contesti, questi episodi consentono di cogliere una medesima tendenza: il crescente ricorso a meccanismi di controllo, a leve patrimoniali e procedurali nella regolazione della protesta e dell’azione collettiva, offrendo uno sguardo sul modo in cui mutano gli strumenti di governo dello spazio pubblico.
Perchè se è vero che cambiano i dispositivi, mutano i linguaggi della legittimazione, si affinano le tecniche di intervento; permane tuttavia la ricerca di un equilibrio tra ordine e conflittualità, inscritta nei processi attraverso i quali si costruisce l’egemonia, si organizzano le forme del consenso e si regolano le dinamiche conflittuali, assicurando la continuità dei rapporti di produzione.
Negli ultimi decenni le democrazie occidentali sono state attraversate da trasformazioni profonde: la finanziarizzazione dell’economia, la crescente concentrazione della ricchezza, la diffusione del lavoro precario, la riduzione della capacità contrattuale dei sindacati, la frammentazione dei corpi intermedi.
Il conflitto continua a rappresentare una dimensione strutturale della società, pur esprimendosi attraverso modalità profondamente diverse rispetto al passato. Si è spostato dalle grandi fabbriche ai magazzini della logistica, dai luoghi della produzione industriale ai territori investiti dalle grandi opere, dalle università ai movimenti ambientalisti, dai quartieri popolari ai comitati per il diritto all’abitare.
Proprio mentre questi conflitti diventavano più diffusi e meno centralizzati, la legislazione sull’ordine pubblico ha assunto una nuova centralità in un’evoluzione che riflette anche il modo in cui le istituzioni hanno scelto di rapportarsi alle nuove forme dell’antagonismo sociale, sempre più frammentate, diffuse e territorialmente radicate.
Il linguaggio della “sicurezza”
Walter Benjamin scriveva che la tradizione degli oppressi insegna come lo “stato di eccezione” rischi di diventare la regola. Pur riferendosi a un contesto storico radicalmente diverso, la sua riflessione conserva una straordinaria forza evocativa: le misure nate per fronteggiare situazioni considerate eccezionali tendono spesso a stabilizzarsi, trasformandosi in elementi permanenti dell’ordinamento.
E infatti è da tempo che il linguaggio della sicurezza occupa uno spazio sempre più ampio nel dibattito pubblico. Termini come emergenza, prevenzione, rischio, decoro e ordine pubblico sono divenuti categorie ricorrenti attraverso le quali vengono interpretati fenomeni tra loro molto diversi. Le riforme legislative che si susseguono in questo ambito vengono generalmente motivate dall’esigenza di rispondere a “problemi specifici”; una volta entrate nell’ordinamento, tuttavia, tendono a stabilizzarsi e a ridefinire, spesso in modo duraturo, gli strumenti di intervento a disposizione dello Stato.
Del resto, ciò che caratterizza questa fase storica è la progressiva normalizzazione delle tecniche di regolazione dello spazio pubblico: il potere si esercita attraverso l’ordinaria operatività delle istituzioni, ampliando progressivamente gli ambiti entro i quali il diritto interviene nella disciplina della dialettica sociale.
La questione si colloca su un piano che investe la natura stessa dello Stato e del diritto. Entrambi rappresentano forme storicamente determinate attraverso le quali si organizzano e si stabilizzano i rapporti di forza. Anche le dinamiche di classe assumono, in questa prospettiva, una funzione diversa.
Diventano un elemento da regolare entro assetti compatibili con la riproduzione dell’ordine economico e politico esistente in modo tale che il ricorso a sanzioni patrimoniali di particolare entità acquistino un significato che trascenda la risposta alla singola violazione e si inseriscano in una più ampia strategia di governo della partecipazione collettiva: quando la partecipazione collettiva espone chi vi prende parte al rischio di conseguenze economiche tanto rilevanti, il costo della protesta diventa esso stesso una tecnica di regolazione del conflitto.
Il dissenso continua a essere formalmente praticabile, ma le condizioni materiali del suo esercizio risultano profondamente modificate, fino a far dipendere la concreta possibilità di manifestare anche dalla possibilità sostenerne le conseguenze.
E tutto questo non può che richiamare inevitabilmente anche ad una riflessione sulla storia dello Stato italiano e al rapporto che la Repubblica ha costruito con la propria eredità autoritaria.
L’Italia e l’autoritarismo
La rottura del 1945 e la nascita della Costituzione hanno segnato un cambiamento profondo dell’ordinamento democratico, ma non hanno determinato una rifondazione integrale degli apparati dello Stato. Una parte della legislazione, dell’amministrazione, della magistratura e delle forze di pubblica sicurezza attraversò quel passaggio storico senza una radicale soluzione di continuità. Lo stesso Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931, pur reinterpretato e in parte modificato alla luce dei principi costituzionali, continua ancora oggi a costituire uno degli strumenti fondamentali della disciplina dell’ordine pubblico.
Non è un caso infatti, che una parte significativa della storiografia abbia individuato proprio in questa continuità uno degli elementi distintivi della transizione italiana. Diversamente da quanto avvenne nella Germania del secondo dopoguerra, dove la denazificazione rappresentò almeno nelle intenzioni un momento di profonda ridefinizione degli apparati statali e della memoria pubblica, l’Italia privilegiò la ricomposizione nazionale. L’amnistia del 1946, la permanenza di numerosi funzionari nei propri incarichi e la sopravvivenza di importanti strumenti normativi contribuirono a costruire una transizione nella quale la discontinuità costituzionale conviveva con rilevanti elementi di continuità istituzionale.
Questo dato storico impone di interrogarsi sulla lunga durata degli assetti istituzionali e delle tecniche di governo dell’antagonismo sociale: le norme sull’ordine pubblico si stratificano, si trasformano, vengono reinterpretate, ma conservano la memoria delle stagioni politiche che le hanno prodotte e dei rapporti di forza che sono chiamate a preservare.
È anche in questa prospettiva che il Decreto Sicurezza può essere letto come l’ultimo passaggio di una storia più lunga, nella quale il controllo del conflitto continua a occupare una posizione centrale nell’azione dello Stato: si trasformano le modalità attraverso cui il potere si esercita, mutano i linguaggi della legittimazione, si affinano le forme di intervento; permane tuttavia la ricerca di un equilibrio tra ordine e dissenso, inscritta nelle dinamiche attraverso cui si costruisce il consenso, si governano le tensioni sociali e si riproduce l’ordine economico e politico esistente.

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