Inefficacia del licenziamento in caso di mancata affissione del codice disciplinare in azienda

In caso di mancata affissione del codice disciplinare in azienda il datore di lavoro non può sanzionare i comportamenti del lavoratore.

Mancata affissione del codice disciplinare

Il potere disciplinare, i cui presupposti di legittimità sono individuati nell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, permette al datore di lavoro di adottare una serie di provvedimenti sanzionatori nei casi in cui il dipendente si rende colpevole di condotte contrarie alla disciplina contrattuale, di legge e ai regolamenti interni.

Tale possibilità deriva dal Codice civile all’articolo 2106, il quale prevede “la facoltà, per il datore di lavoro, di adottare specifiche sanzioni nei confronti del dipendente che violi gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà previsti dalla legge”.

L’esercizio di tale diritto deve essere posto in essere con l’adozione di particolari cautele, nel rispetto dei principi generali di legge e di contratto, potendo altrimenti il datore di lavoro incorrere in sanzioni di irregolarità e finanche di invalidità della sanzione irrogata, sia essa di natura conservativa (richiamo, multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione) sia espulsiva (licenziamento disciplinare).

Pertanto, il potere di disciplina non è illimitato. A tutela del lavoratore la legge (in particolare lo Statuto dei Lavoratori) si preoccupa di definire le sanzioni che l’azienda può emettere, imponendo al datore di lavoro una procedura da seguire prima di adottare qualsiasi provvedimento disciplinare.

Il comma 1 dell’articolo 7, in ossequio al c.d. “principio di legalità”, impedisce al datore di lavoro di prevedere sanzioni disciplinari a proprio piacimento. Accanto ai presupposti sostanziali, il potere disciplinare deve dunque rispettare requisiti di natura formale.

In primo luogo il datore di lavoro deve fissare il codice disciplinare in un luogo accessibile a tutti i lavoratori. Il Codice Disciplinare è costituito dall’insieme di norme disciplinari previste dalla contrattazione collettiva nazionale e/o aziendale e/o unilateralmente dal datore di lavoro (in questo caso si parla di Regolamento Disciplinare interno).

Esso deve contenere l’elenco dei comportamenti che il dipendente deve tenere durante l’esecuzione del contratto e associare delle sanzioni in caso di inottemperanza di tali comportamenti. È chiaramente necessario che il locale ove rimane affisso il Codice Disciplinare sia accessibile a tutto il personale e in maniera permanente.

In mancanza di valida affissione il datore di lavoro non può sanzionare i comportamenti del lavoratore. In tale ipotesi la sanzione eventualmente irrogata è inefficace.

Solo nel caso in cui il comportamento posto in essere dal lavoratore sia contrario al c.d. “minimo etico” oppure a norme di rilevanza penale, non è necessaria la preventiva affissione del Codice Disciplinare.

Sul punto la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 24722 del 11.08.2022, afferma che la mancata affissione del codice disciplinare rende inefficace il licenziamento, anche nella fattispecie particolare del licenziamento irrogato per “scarso rendimento” del lavoratore.

L’ambito e i limiti della rilevanza e gravità delle condotte, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori, secondo le prescrizioni di legge e di contratto.

La Cassazione conferma l'efficacia retroattiva del CCNL anche per i lavoratori cessati

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Giuseppe Pennone
Giuseppe Pennone
Giuslavorista napoletano, appassionato di pittura, ha collaborato con numerose riviste ed associazioni culturali in qualità di esperto di tematiche sociali quali lavoro, diritti negati e ambiente.

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