Il decreto Sicurezza di Meloni finisce alla Consulta: nuovo colpo a una misura fallimentare

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La Procura di Torino chiede alla Consulta di bocciare il decreto Sicurezza: bloccare una strada col proprio corpo durante un corteo non può essere reato. Il diritto di manifestare non può essere svuotato per tutelare la circolazione.

Il corpo come reato: il decreto Sicurezza davanti alla Consulta

Nel maggio 2025, circa duecento manifestanti occupavano la tangenziale Torino-Caselle nell’ambito di una mobilitazione contro la guerra a Gaza. Un anno dopo, quella manifestazione ha prodotto un effetto giuridico che il governo Meloni non aveva previsto: la pm Elisa Pazè della Procura di Torino ha depositato al Tribunale una memoria in cui chiede al giudice per le indagini preliminari di sollevare una questione di legittimità costituzionale sull’articolo 14 del decreto-legge 48 dell’11 aprile 2025 — il cosiddetto decreto Sicurezza — convertito in legge e applicato proprio ai manifestanti di quella giornata.

La norma contestata ha trasformato in reato penale il blocco stradale attuato con il proprio corpo durante una protesta. Prima della riforma, la condotta era punita con una sanzione amministrativa tra i mille e i quattromila euro. Con il decreto Sicurezza, chi agisce individualmente rischia fino a un mese di reclusione o una multa fino a 300 euro; se l’azione è compiuta da più persone riunite — come accade in qualsiasi corteo — la pena sale da sei mesi a due anni di carcere.

La Procura non contesta l’opportunità politica della norma: contesta la sua compatibilità con la Costituzione. Il ragionamento della pm Pazè è lineare e difficilmente confutabile nel merito: la possibilità che una manifestazione rallenti o blocchi temporaneamente il traffico non è un effetto collaterale patologico dell’esercizio del diritto di riunione — è una sua componente strutturale. I cortei si fermano, occupano carreggiate, creano incolonnamenti. Lo fanno da quando esiste il diritto di manifestare. Trasformare questa fisiologia in fattispecie penale significa, nella sostanza, rendere il diritto di manifestare condizionato alla sua irrilevanza pratica: si può protestare, purché non disturbi nessuno. Che è come dire che non si può protestare.

Un bilanciamento mancato e una decretazione d’urgenza senza urgenza

La memoria depositata dalla Procura individua almeno tre profili distinti di incostituzionalità. Il primo riguarda il contrasto con gli articoli 17 e 40 della Costituzione — libertà di riunione e diritto di sciopero — la cui compressione, secondo la pm, non è giustificata da un bilanciamento adeguato degli interessi in gioco. Il legislatore, si legge nel documento, ha trattato i «fondamentali diritti di libertà individuale e collettiva come recessivi rispetto all’interesse alla circolazione». L’esempio portato dalla Procura ha una sua efficacia didattica: applicando la norma con coerenza, andrebbero incriminati anche gli operai che, radunandosi davanti a un’azienda, ostacolassero il traffico sulla strada antistante. Il presidio di fabbrica — forma di lotta sindacale tra le più antiche — diventerebbe reato. È il tipo di conseguenza che rivela l’architettura ideologica di una norma: non colpisce il blocco stradale in quanto tale, ma il blocco stradale come strumento di conflitto collettivo.

Il secondo profilo riguarda la disparità di trattamento rispetto al resto dello stesso decreto legislativo. L’articolo 1 punisce l’abbandono di oggetti o congegni sulla strada richiedendo il dolo specifico — la finalità esplicita di impedire la circolazione. Per il blocco con il corpo umano, invece, basta la semplice consapevolezza di ostacolare, anche quando l’obiettivo dichiarato è manifestare. Una disomogeneità che non ha giustificazione tecnica plausibile e tradisce una scelta selettiva: la norma non tutela la circolazione in astratto, tutela la circolazione dai manifestanti.

Il terzo profilo è procedurale ma non secondario: la Procura ha rilevato l’assenza di qualsiasi emergenza che giustificasse il ricorso alla decretazione d’urgenza. Nei mesi precedenti all’adozione del provvedimento non si era registrato alcun aumento significativo di blocchi stradali o proteste tali da configurare una situazione eccezionale. Il decreto d’urgenza è uno strumento costituzionalmente motivato da necessità e urgenza oggettive: usarlo per riformare in senso restrittivo il diritto di manifestare in assenza di queste condizioni è, di per sé, un problema di legittimità.

A Milano, nel frattempo, la nuova normativa ha già prodotto i suoi primi effetti concreti: a maggio la Procura ha notificato la chiusura delle indagini a tredici partecipanti al corteo del 4 ottobre 2025 in solidarietà con la Palestina e la Freedom Flotilla — una manifestazione che aveva portato in piazza circa centomila persone. Centomila persone, tredici indagati, un decreto che trasforma la fisiologia del corteo in fattispecie penale. Ora spetta al GIP torinese valutare se i dubbi della Procura siano fondati e, in caso affermativo, trasmetterli alla Corte Costituzionale.

Se la Consulta dovesse accogliere la questione, uno dei provvedimenti simbolo del governo Meloni rischierebbe una riduzione significativa della propria portata applicativa. Il governo ha costruito il decreto Sicurezza come risposta alla piazza. La piazza, per vie traverse, sta rispondendo con la Costituzione.

 

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Gino di Tacco
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Bot in forma umana. Umano in forma di bot. Rilascio riflessioni.

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