Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito dei rapporti di appalto, impone al committente o al responsabile dei lavori di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie tramite la regolarità del DURC (Documento Unico DI Regolarità Contributiva).
In caso di omessa verifica si configura la responsabilità penale per violazione dell’art. 90, comma 9 lett. a), D.Lgs. 81/2008.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 43604 del 26.11.2021 statuisce un vero e proprio obbligo di verifica in capo al committente circa il possesso del DURC regolare da parte delle imprese appaltatrici.
Il DURC è il documento che certifica la regolarità contributiva e assicurativa delle imprese e dei lavoratori autonomi.
Tale documento si rende necessario in tutti casi in cui l’impresa stipuli un contratto di servizio con Enti pubblici o privati ma anche per beneficiare di agevolazioni da parte di Enti e Pubblica Amministrazione.
Il DURC certifica che l’impresa è in regola con le norme in materia previdenziale in proprio e verso i propri dipendenti . E’ un documento emesso dall’INPS, INAIL e delle Casse Edili (era nato nell’ambito dei lavori edili ma poi è stato ampliato a tutti i contratti) su richiesta dell’azienda.
Ne consegue che essendo un certificato che attesta contestualmente la regolarità contributiva di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento, non può essere emesso in caso di irregolarità.
Se il richiedente del DURC risulta avere una posizione contributiva irregolare nei confronti dell’INPS, il sistema inoltra entro 72 ore i motivi di tale posizione, dando la possibilità di risanare la situazione entro 15 giorni e ottenere il certificato. Ciò vale anche per i contributi assicurativi non versati all’INAIL.
Un DURC irregolare costituisce, dunque, causa di risoluzione di rapporti o sospensione di pagamenti od autorizzazioni. L’idoneità tecnico-professionale in materia di versamento contributivo è requisito fondamentale per il quale il committente (o il responsabile dei lavori) oggi assume il ruolo di “guardiano della regolarità” .
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