La Cassazione lo ha confermato: è esclusa qualsiasi indennità o rendita in caso di infortunio o morte sul lavoro avente origine dalla vita sregolata del lavoratore.
Certificati idoneità al lavoro
In procinto di assunzione il datore di lavoro, a mezzo di un medico aziendale competente, deve verificare le condizioni di salute del lavoratore certificando l’idoneità alla mansione che andrà a conseguire.
Il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. n. 81/2008, ha abolito il concetto di “idoneità generica al lavoro” ed introdotto quello di “idoneità alla mansione specifica” il cui rischio lavorativo e valutazione spetta al datore di lavoro.
Pertanto il certificato di idoneità è appannaggio esclusivo del Medico competente aziendale.
Infortunio sul lavoro
Una volta accertata l’idoneità del dipendente all’incarico, potrebbe capitare un incidente durante lo svolgimento dell’attività lavorativa (od in itinere), oppure conseguire una malattia direttamente collegata all’espletamento della prestazione.
In tal caso se da questi eventi ne derivi la morte, l’inabilità permanente o assoluta, il salariato potrà ricevere dall’INAIL, a seconda dei casi, un risarcimento, una retribuzione o una indennità sostitutiva.
Vita sregolata: nesso causale tra infortunio e condotta del lavoratore
L’Inail copre tutti gli infortuni sul lavoro anche se questi sono causati direttamente dal lavoratore per sua negligenza, imprudenza o imperizia. Tuttavia, la predetta tutela economica in caso di infortunio presenta dei limiti ai fumatori e agli obesi.
I fattori di rischio, originati da una condotta di vita sregolata (fumo, cattiva alimentazione, eccesso di alcol, ecc.), che possono aver determinato l’evento morboso, infatti, escludono l’obbligo dell’Inail di erogare le prestazioni economiche a proprio carico al lavoratore infortunato.
Questo è quanto è stato confermato dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza numero 21742/20, depositata il giorno 08/10/2020, con la quale i giudici di legittimità hanno respinto la richiesta di rendita a carico dell’Inail avendo rilevato il nesso eziologico tra l’evento infortunio (infarto alla guida del mezzo aziendale) e colesterolo e vizio del fumo, escludendo così la qualificazione dell’evento quale infortunio sul lavoro.
[wp_ad_camp_3]
[wp_ad_camp_5]
Cassazione, vita sregolata del lavoratore , controlli e diritti.