La Cassazione ha statuito la legittimità il controllo delle prestazioni lavorative dei propri dipendenti da parte del datore di lavoro.
Il controllo sull’adempimento delle prestazioni lavorative
Il lavoratore dipendente è obbligato a svolgere la sua prestazione con l’esattezza e la scrupolosità richieste dalle mansioni assegnate. Tale diligenza è imposta dal codice civile (art. 2104 comma 1). La concentrazione del dipendente mentre lavora è necessariamente connessa alla sua volontà di impegnarsi in quello che fa.
Una perdurante inosservanza degli obblighi e dei doveri di servizio può portare alla sanzione estrema del licenziamento. Le ispezioni interne hanno lo scopo di appurare l’adempimento delle prestazioni, accertando le eventuali mancanze dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione.
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I controlli datoriali
Il datore di lavoro esercita dunque nei confronti del lavoratore oltre al potere direttivo ed al potere disciplinare anche il potere di controllo, volto a verificare l’esatto adempimento degli obblighi del dipendente. Il datore può effettuare anche i c.d. controlli difensivi (a mezzo videosorveglianza) per accertare comportamenti illeciti posti in essere ed esulanti la normale attività lavorativa.
I controlli possono avvenire direttamente, tramite vigilanti interni, organizzazione gerarchica, guardie giurate e agenzie investigative (art. 2, 3 e 4 Statuto dei Lavoratori). Tali controlli debbono avvenire secondo modalità ben precise e non possono assumere portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore.
La legittimità dei controlli occulti
Con la sentenza n. 21888 del 09.10.2020, la Cassazione statuisce che il datore di lavoro è legittimato a vigilare sull’adempimento delle prestazioni lavorative dei propri dipendenti, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica costituita da soggetti noti agli altri dipendenti.
In particolare, l’attività di controllo è legittima indipendentemente dalle modalità con la quale viene condotta, più precisamente, essa può avvenire anche occultamente, senza che a ciò osti il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti.
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