Di sicuro interesse è il dibattito sollevato circa l’importanza o meno dell’elemento intenzionale del datore di lavoro per identificare un comportamento antisindacale.
Valutazione oggettiva del comportamento antisindacale
L’art. 28 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) stabilisce che, nel caso in cui il datore di lavoro si adoperi in azioni volte ad ostacolare o limitare l’attività sindacale (ovvero condotte seppur legittime sono dirette soltanto ad impedire l’esercizio della libertà sindacale), il sindacato possa denunciare tale comportamento al giudice del lavoro; nel caso in cui il giudice del lavoro accerti che, effettivamente, vi è stata una lesione dei diritti sindacali, potrà ordinare al datore di lavoro di cessare dal comportamento ritenuto antisindacale e di rimuovere gli effetti dello stesso.
Di sicuro interesse è il dibattito sollevato circa l’importanza o meno dell’elemento intenzionale del datore di lavoro per qualificare un comportamento quale antisindacale.
Sul punto prevale l’orientamento giurisprudenziale che stabilisce la totale irrilevanza della volontà “l’animus” datoriale: l’indagine del giudice dunque, si concentrerà sull’analisi del comportamento da un punto di vista oggettivo.
Il Magistrato verificherà se le azioni poste in essere sono idonee a ledere i beni protetti dalla norma (contrattuale, legislativa o Costituzionale).
Recentemente la Corte di Cassazione ha statuito con ordinanza n. 20827 del 30.06.2022 che deve essere dichiarato antisindacale il trasferimento del membro della RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) disposto senza il previo nulla osta della OO.SS. di appartenenza, anche nel caso in cui sussistano situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il provvedimento ai sensi dell’art. 2103 c.c.
Nella summenzionata fattispecie è stata riconosciuta una condotta contra legem in un comportamento apparentemente legittimo “Trasferimento per incompatibilità ambientale” ma che oggettivamente, in ragione dell’inosservanza della procedura di richiesta di nulla osta, lo qualifica antisindacale.

In questi anni il diritto sindacale è molto cambiato, sia con riferimento alle modifiche legislative dell’originale testo dello Statuto dei lavoratori, sia con riferimento alle regole e obiettivi dell’ordinamento intersindacale.
L’art. 28 dello Statuto è rimasto invariato e da circa cinquant’anni ha continuato a svolgere la sua funzione di baluardo a tutela dell’azione e dei diritti sindacali.
È anche vero però che spesso chi riveste il ruolo di sindacalista tende ad abusare di tale posizione agendo (sotto il profilo oggettivo e soggettivo) in chiave antidatoriale: critiche nei confronti della società che molto spesso contravvengono alla correttezza formale, denigrando l’impresa od addebitando alla stessa fatti non provati; permessi sindacali utilizzati per svolgere attività personali; ecc.

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