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Promoter e lavoro autonomo: cos’ha detto la Cassazione?

Promoter e lavoro autonomo, una questione contrattualmente ancora soggetta a diverse interpretazioni ma che un recente pronunciamento della Corte di Cassazione ha indirizzato: il Promoter non può essere dipendente se viene provata la sua autonomia.

Promoter e lavoro autonomo

La figura del promoter, c.d. “direct marketing”, è molto richiesta dai centri commerciali, dai negozi e in generale da qualsiasi punto vendita che voglia sponsorizzare i prodotti, ovvero dispensare al pubblico informazioni su beni e servizi. Spesso il promoter opera presso uno stand, e, in questo caso, si parla di in-store promotion, ovvero opera all’esterno o comunque all’aperto in luoghi molto affollati come strade, piazze, stazioni e aeroporti e, in questo caso, si usa il termine out-store promotion.

In alcuni casi, lo stand è utilizzato per la selezione di contatti e attività di lead generation: il promoter dovrebbe fare in modo che il potenziale utente fissi un appuntamento o una prenotazione o comunque compili un form destinato alla profilazione.

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Normativa

Le Agenzie di promozione, normalmente, “inquadravano” questi lavoratori con un contratto di collaborazione a progetto (vedi Circolare numero 7 del 20 Febbraio del 2013; decreto legislativo numero 276/2003), fondandosi sul presupposto dell’occasionalità della prestazione, nonché, sull’autonomia (marginale) del tipo di attività effettuata. La normativa richiamata è stata abrogata a partire dal 25 giugno 2015, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015 ovvero il quarto dei decreti applicativi che fanno parte del cosiddetto “Jobs Act“, la legge delega per la riforma del lavoro; ricordiamo che il “Jobs Act“ è stato modificato ma non abrogato dal c.d.”Decreto Dignità”.

Sulla base di questa norma legislativa, quello che possiamo affermare con certezza è che l’unica disciplina che da un punto di vista civilistico disciplina le attività svolte in maniera occasionale è quella di cui ex art. 2222 del codice civile (del contratto d’opera). Il lavoro autonomo (in senso stretto) si differenzia anche dall’ormai superato lavoro a progetto (c.d.” co.co.pro”) perché nello svolgimento dei propri compiti il lavoratore autonomo non è vincolato all’esecuzione di un progetto.

Per rientrare nella categoria contrattuale appena descritta, l’attività del promoter dovrebbe essere, dunque, caratterizzata dalla grande autonomia nella scelta delle modalità e dei tempi di esecuzione della propria opera. Dunque è l’autonomia accertata del dimostratore ad evitare il vincolo di subordinazione. Difatti, sul punto, recentemente è intervenuta la Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 9106/21, depositata il 1° aprile), la quale ha respinto le pretese di alcuni lavoratori che hanno operato per diverso tempo come promoter di prodotti in una struttura commerciale, avanzando presso quest’ultima il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e diretto.

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Decisiva per la risoluzione della questione è l’aver riconosciuto che le prestazioni si svolgevano in modo autonomo, avendo accertato la loro posizione contrattuale di lavoratori autonomi. Di contro, sulla questione lo stesso Ministero del Lavoro si è espresso a riguardo proprio per delineare più compiutamente l’inquadramento di questi prestatori.

Più volte è stato detto che questa figura professionale ha le medesime basi di un addetto o commesso alle vendite con conseguente qualificazione di lavoratore subordinato. In ragione dei su richiamati orientamenti, ad oggi, si attende una più puntuale disciplina in materia.

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Giuseppe Pennone
Giuseppe Pennone
Giuslavorista napoletano, appassionato di pittura, ha collaborato con numerose riviste ed associazioni culturali in qualità di esperto di tematiche sociali quali lavoro, diritti negati e ambiente.

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