La Corte di Cassazione ha ribadito che per escludere l’applicabilità del nuovo contratto collettivo ai lavoratori cessati dal servizio prima della data di conclusione dello stesso, è necessario che le parti sociali abbiano espressamente limitato i benefici ivi previsti ai soli lavoratori in servizio.
Efficacia retroattiva del CCNL anche per i lavoratori cessati
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) è la fonte normativa attraverso la quale le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro (o un singolo datore) definiscono concordemente le regole che disciplinano il rapporto di lavoro.
I CCNL contengono due sezioni: la parte normativa, con le tabelle retributive e le regole fondamentali del rapporto di lavoro (orario, permessi, straordinario, ferie, ecc.); la parte obbligatoria, con le regole che andranno a disciplinare i futuri rapporti tra le controparti (collettive) del contratto, cioè i sindacati e le associazioni di imprenditori firmatarie dello stesso.
Le procedure dei contratti collettivi sono state formalizzate solo dal Protocollo del 23 luglio 1993. Il contratto nazionale di categoria ha, generalmente, una durata di quattro anni per la parte normativa e di due anni per la parte economica.
Quando scade il termine apposto dalle parti stipulanti, il contratto collettivo perde la sua efficacia e da quel momento cessa di conformare il contenuto dei rapporti individuali (l’ultrattività dell’efficacia del contratto è negata dalla giurisprudenza per effetto della disapplicazione dell’art. 2074 codice civile, articolo implicitamente abrogato per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo).
Sono allora per lo più gli stessi contratti collettivi a correre ai ripari mediante l’espressa previsione della propria ultrattività, questo per “mettere una toppa” ai tempi lunghissimi impiegati per la formalizzazione di un nuovo concordato. Tre mesi prima della scadenza, le organizzazioni dei datori e dei lavoratori si incontrano per avviare le trattative per il rinnovo.
Con la sentenza n. 29906 del 25.10.2021, la Corte di Cassazione ha confermato che la stipula di un CCNL può avere anche effetto retroattivo nei confronti dei lavoratori cessati dal servizio anteriormente alla data di conclusione dello stesso. Tale effetto si produce quando le parti sociali non chiariscono che i benefici derivanti dai nuovi accordi si applicano ai soli dipendenti ancora in organico.

Pertanto, i contratti collettivi hanno efficacia nel solo lasso temporale indicato dalle parti stipulanti.
In caso di retroattività, dunque, i lavoratori possono beneficiare sia delle migliorie (es. differenze retributive), sia subire effetti negativi.
Il contratto collettivo successivo nel tempo, nel sostituirsi integralmente a quello anteriore (dello stesso tipo e livello), può modificare la precedente disciplina collettiva anche peggiorativamente per il lavoratore, senza incontrare limite alcuno nei “diritti quesiti” sulla base del contratto sostituito.

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