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Nuovo DDL sicurezza: più tutela per le forze dell’ordine e stretta sulla protesta passiva, alcuni dei punti più controversi del disegno di legge recentemente approvato dalla Camera lo scorso 18 settembre 2024.
Nuovo DDL sicurezza, ecco cosa cambia
È arrivato all’ultima fase del suo iter il DDL sicurezza presentato dai ministri Piantedosi (interno), Crosetto (difesa), Nordio (giustizia), con 162 si, 91 no e soli 3 astenuti. Il disegno di legge ha ora solo bisogno dell’approvazione del Senato per entrare a far parte del nostro sistema legislativo.
Il testo è diviso in 38 articoli che aggiungono nuovi reati e attuano varie modifiche sia al Codice penale che alle leggi di pubblica sicurezza. Il testo è consultabile integralmente sul sito della Camera dei deputati.
Nascono nuovi reati: occupazione arbitraria
Ribattezzata norma “anti-Salis”, la nuova proposta di legge prevede all’art. 10 fino a 7 anni di carcere per le occupazioni abusive di immobili altrui o pertinenze (garage, box, auto …). In aggiunta sempre lo stesso art. 10 introduce l’articolo 132 bis per gli “sgomberi celeri” attuati soprattutto in caso l’immobile occupato coincida con il domicilio del denunciante, quindi non si dovrà più attendere la sentenza di un giudice per procedere.
Ma quindi ad oggi non sono previste leggi per questo tipo di reato? In realtà nel Codice penale sono già presenti tre articoli al riguardo (art.614-art.633 – art.634), oltre all’art. 1168 del Codice civile.
Il nuovo decreto sicurezza va quindi a ricalcare un problema che a livello legislativo è già stato risolto; le leggi ci sono sia in materia penale che civile (ricordiamo anche il DL sicurezza del 2018), ciò che manca sono disposizioni volte a prevenire il problema e serie interrogazioni sul fenomeno, per uscire dalla dialettica dello “stranier che ti invade casa”.
Danneggiamento di beni pubblici
In seguito alle numerose proteste pro clima che hanno visto attivisti imbrattare vari monumenti ed edifici pubblici per richiamare l’attenzione dei media, l’art. 16 del DDL sancisce un nuovo reato che prevede fino a 5 anni di carcere e un multa pecuniaria fino a 15.000 euro, per danneggiamento di beni mobili o immobili, con un’ulteriore aggravante se questi sono adibiti ad esercizio di funzioni pubbliche, in tal caso il reato viene visto come lesivo del prestigio, un ricalco insomma del cosiddetto “vilipendio alla bandiera” (art 292 del Codice penale)
Il blocco stradale è un reato
L’attuale sanzione amministrativa in caso di sit-in su binari o strade diviene, con l’art. 14 del DDL, penale: chi blocca una strada (come abbiamo spesso visto fare dagli attivisti per il clima) o una ferrovia rischia il carcere fino ad un mese, ma se il reato è commesso da tre o più persone riunite la reclusione va dai sei mesi a 2 anni. Vediamo anche qui le nostre attuali leggi, perché interrompere il traffico pubblico non è mai stato concesso nemmeno prima di questo DDL.
L’art.340 del Codice penale infatti, prevede una reclusione fino a 5 anni se si è l’organizzatore del blocco, da uno a due anni invece per gli altri. Questo perché il blocco comporta l’interruzione di un servizio pubblico essenziale. Quindi anche qui le norme già c’erano, ma nello spirito del decreto la pena è stata ulteriormente inasprita per riflettere l’immagine di uno Stato più accentrato che utilizza la galera come deterrente.
Aggravanti per i reati commessi nelle stazioni o in zone limitrofe
L’articolo 11 del DDL introduce nuove aggravanti per i reati commessi nelle vicinanze di stazioni ferroviarie, metropolitane o all’interno di trasporto pubblico; provvedimento che condanna ulteriormente le manifestazioni suddette. Lo svolgimento del reato in prossimità di convogli adibiti al trasporto passeggeri costituirà un’aggravante generica.
In oltre in caso di condanna o denuncia nei 5 anni precedenti per un reato contro persona o patrimonio in una stazione (compresi porti, aeroporti e infrastrutture simili) in caso di nuova sanzione potrebbe subire il Daspo urbano, quindi un divieto d’accesso in specifici luoghi.
Protestare contro un’opera pubblica è un reato
Si aggiunge inoltre uno specifico caso dedicato alle proteste della popolazione contro Tav e il Ponte sullo stretto di Messina; al fine di ridurre al minimo le proteste per un’opera decisa dal governo, il ddl inserisce il reato di violenza, minaccia o semplice resistenza al pubblico ufficiale ritenendolo ancora più grave se avviene per “impedire la realizzazione di un’opera pubblica o un’infrastruttura strategica” (art.19)
Tutela delle forze dell’ordine
Diverse norme riguardano le forze di polizia. La pena è aumentata per violenze, minacce e resistenza se sono rivolte a un pubblico ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.
Ancora una volta non si parla solo di violenze, ma di minacce (e vengono subito in mente i casi in cui gli studenti sono stati manganellati durante manifestazioni pacifiche ma in cui volavano insulti).
Nasce anche il reato di “lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni“, con pena che può andare fino a 16 anni in caso di lesioni gravissime e di 5 per lesioni non ritenute gravi.
Per questo reato, anche commesso nel corso di manifestazioni, può scattare l’arresto in flagranza. Arresto che è previsto anche per le aggressioni agli operatori sanitari.
Ovviamente aggredire una forza dell’ordine non è mai stata consentito, nel Codice penale gli articoli 336 e 337 del Codice penale stabilivano rispettivamente che nel caso di resistenza a pubblico ufficiale scatta la reclusione da sei mesi a cinque anni mentre in caso di minaccia le pene possono andare dai sei mesi a cinque anni.
In caso di lesioni gravissime l’art 583 invece stabilisce una pena detentiva fino a 12 anni. Cosa cambia quindi con questo DDL? Che per come è stato scritto, vengono introdotte aggravanti specifiche se l’aggressione o la semplice minaccia avviene in circostante particolari, come ad esempio le manifestazioni.
Ancora più sconcertante l’art 20 che autorizza gli agenti di polizia a portare senza licenza le armi (previste dall’art 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) quando non sono in servizio.
Norme sul carcere
Detenute madri
Un altro gruppo di articoli riguarda il carcere. L’articolo 15 del ddl Sicurezza consente di detenere in carcere (o meglio, in un istituto di custodia attenuata) anche le donne incinte, o le madri di figli che hanno meno di un anno.
Oggi il Codice penale prevede che in questa situazione il giudice sia sempre obbligato a rinviare l’esecuzione della pena in situazioni simili.
Con il ddl, invece, il rinvio diventerebbe solo facoltativo. Nello specifico non sarebbe possibile rinviare la pena se c’è il rischio “di eccezionale rilevanza”, che la donna in questione commetta altri reati.
Rivolte carcerarie e Cpr, la resistenza passiva diventa reato
Partecipare ad una rivolta carceraria comporta l’imputazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale o devastazione e saccheggio (art 419 del Codice penale) con pene più aspre nel caso di morti o feriti gravi.
Con il DDL invece le pene vengono inasprite e il detenuto rischia anni di carcere ulteriori per il semplice fatto di partecipare ad una rivolta, anche qual ora si tratti di resistenza passiva.
L’opposizione ha ribattezzato questa tendenza del governo norma anti-Gandhi, con al quale si vuole volontariamente condannare il dissenso che passa per la non violenza.
La medesima stretta si applica anche ai Cpr, dove sono trattenute le persone migranti in attesa di essere espulse. L’art 19 dice che il migrante rischia da 1 a 4 anni per il solo fatto di partecipare alla rivolta, anche se passiva.
Sempre ai migranti extra UE si propone di vietare l’acquisto di cellulari e relative schede sim se non in possesso di permesso di soggiorno e documenti. Norma nata forse perché spesso il capogruppo della lega ha detto che se un migrante può comprarsi un cellulare vuol dire che i soldi li ha?
Considerando l’importanza di possedere un cellulare per fare tutto ormai, compreso fare il fattorino delle pizze, non si capisce in cosa possa esser utile escludere i migranti da tale rete.
Un ddl ideologico che punta solo sulla repressione
L’intento del ddl è quello di inasprire le pene, aumentando gli anni di carcere in maniera esponenziale, ma se da un alto si decide di inasprire il pugno di ferro contro i reati, non c’è traccia di alcun provvedimento rispetto alle cause degli stessi. La minaccia punitiva viene presentata non come l’inevitabile reazione al compimento del reato, ma come la soluzione stessa al problema.
L’approccio puramente repressivo è leitmotiv di questo decreto che sottolinea il problema delle occupazioni abusive, ma non si chiede come mai gli immobili vengano occupati; condanna qualunque forma di protesta carceraria, compresa quella passiva, ma alla voce in cui si getta luce sul problema delle rivolte carcerarie manca la voce “sovraffollamento”, che sappiamo essere un problema sempre più stringente. I motivi che portano alla rivolta non vengono contemplati, tantomeno la loro risoluzione.
Si fa anche riferimento alla revoca della cittadinanza italiana per gravi reati di terrorismo o eversione. Misura che da un punto di vista etico e morale potrebbe essere a prima vista considerata corretta: togliere i dritti di cittadinanza in un paese che evidentemente non è stato rispettato dall’ex cittadino; tuttavia la cittadinanza oltre a dare diritti, permette anche un controllo, una tracciabilità, che verrebbe persa nel momento in cui venisse revocata.
La strizzata d’occhio alle forze armate
Un altro punto che salta all’occhio è che gran parte del decreto si focalizza sulla tutela delle forze armate; è condannata qualunque tipo di resistenza nei confronti di un pubblico ufficiale, e con qualunque facciamo riferimento anche a quella passiva, il decreto insiste molto su questo termine “passivo”.
Non più la violenza è reato, come sembrerebbe logicamente fattibile a tutti, ma anche il gesto non violento. Ora se classificare un’azione violenta è più semplice (con tutte le problematiche del caso, come è stato più volte sottolineato durante le manifestazioni studentesche) stabile fino a che punto al resistenza passiva sia condannabile diventa ancora più complesso.
Cosa dovrebbe essere condannato: l’atto stesso di scendere in piazza pacificamente? Sembra una chiara violazione dell’articolo 17: che sancisce il diritto dei cittadini a riunirsi pacificamente e senz’armi.
Come abbiamo già detto adesso il ddl deve essere approvato dal Senato, ma il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto sapere che chiederà per il provvedimento l’esame di urgenza

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