Quando la resistenza è raccontata come un crimine: il diritto di autodifesa dei Palestinesi

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Il paradosso ulteriore sui Palestinesi è che sono anche costretti a seguire regole su come resistere: se usano la nonviolenza sono ignorati, se difendono i loro diritti militarmente sono accusati di terrorismo. Il diritto internazionale riconosce la resistenza, anche armata, purché rispetti norme umanitarie.

Palestinesi, diritto di resistenza e asimmetria nelle risposte internazionali

Il dibattito sui metodi che i Palestinesi possono impiegare per rivendicare i propri diritti si incrocia con questioni giuridiche, morali e pratiche di enorme difficoltà.

Secondo i maitre a penser che occupano quotidianamente gli studi televisivi italiani, per esempio, i Palestinesi sono l’unico popolo al mondo al quale si dice esplicitamente come devono difendere i propri diritti: attraverso il pacifismo, il boicottaggio, la solidarietà, mentre la “lotta armata” è condannata a priori come terrorismo.

Eppure l’ordine internazionale, il diritto umanitario, vari testi delle Nazioni Unite riconoscono in determinate circostanze il diritto alla resistenza dei popoli occupati, anche con mezzi armati, purché osservino le norme del jus in bello (ovvero distingano i bersagli militari dai civili, usino mezzi proporzionati, etc.).

Questo solleva una questione chiave: perché quando i Palestinesi adottano forme nonviolente (boicottaggi, manifestazioni, flottille umanitarie) spesso la reazione internazionale è di disprezzo o minimizzazione, mentre quando Israele esercita forza militare, anche in presenza di violazioni del diritto internazionale, riceve complessivamente maggiore protezione diplomatica o giustificazione sotto l’ombrello della “legittima difesa”.

Osservatori indipendenti e relatori delle Nazioni Unite hanno denunciato che tali disparità nella valutazione minano non solo la fiducia nelle istituzioni internazionali ma anche la credibilità del diritto internazionale stesso.

Legittimità, limiti e conseguenze di una resistenza imposta

Dal punto di vista del diritto internazionale, il diritto all’autodeterminazione è un principio cardine riconosciuto universalmente: ogni popolo sotto dominazione coloniale, occupazione straniera o situazione di oppressione ha il diritto di liberarsi.

Tale diritto comprende, secondo varie risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite – come la 37/43 – la “lotta per l’indipendenza, l’integrità territoriale, la sovranità e il ritorno alla patria” anche “con tutti i mezzi disponibili, compresa la lotta armata”.

Ma questo diritto non è illimitato. È soggetto al rispetto delle norme del diritto umanitario internazionale: protezione dei civili, divieto di attacchi indiscriminati, proporzionalità, distinzione tra combattenti e non combattenti, divieto di genocidio e crimini contro l’umanità. Se la resistenza armata viene applicata senza queste attenzioni, rischia di violare i principi che pretende di difendere, cadendo nel terrorismo, nella repressione o nella perdita di legittimità.

Le conseguenze pratiche sono rilevanti. Primo, la retorica che demonizza ogni uso della forza da parte Palestinese, ignorando al contempo complessità normative o storiche, contribuisce all’imbarazzo internazionale e al senso di ingiustizia che alimenta radicalizzazioni.

Secondo, quando atti nonviolenti vengono criticati come “ridicoli” o “inadeguati”, si pone una domanda: se non è permessa la resistenza armata, ma nemmeno quella civile viene presa sul serio, quale spazio resta per far sentire la voce del popolo oppresso? Terzo, il rischio che degeneri in una repressione sempre più dura, se l’occupante percepisce minacce anche simboliche come insopportabili.

Infine, la comunità internazionale ha una responsabilità: applicare coerentemente il diritto internazionale. Limitare la libertà di espressione, boicottaggi e solidarietà umanitaria ingiustamente, mentre si concede sempre un margine a Stati con poteri militari espansi, mina l’universalità del diritto e delegittima quelle istituzioni che dovrebbero proteggerle.

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