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La Costituzione si può cambiare? Dall’articolo 138 Cost. alla proposta di riforma costituzionale: gli articoli costituzionali interessati dalla riforma, l’elezione diretta del Premier, il ruolo del Presidente della Repubblica e la norma anti Senatori a vita; cosa prevede il disegno di legge presentato dal Governo e approvato dal Consiglio dei ministri il 3 Novembre 2023
Riforma costituzionale e premierato: il disegno di legge del governo
Il 3 novembre 2023 il governo Meloni alla conferenza stampa da Palazzo Chigi presenta la proposta di riforma costituzionale, dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri.
La riforma in questione prevede come cavallo di battaglia l’elezione diretta del Presidente del Consiglio con la modifica degli articoli 59, 88, 92, 94 della Costituzione.
La Costituzione si può modificare?
La nostra Costituzione è rigida, ciò significa che per modificarla serve un procedimento rafforzato.
Normalmente una legge passa alla Camera dei deputati, poi al Senato e infine al Presidente della Repubblica che la firma e la promulga in Gazzetta Ufficiale; dopo 15 giorni la legge entra in vigore.
La Costituzione viene definita rigida, quindi può esser reintegrata o modificata solo tramite procedura prevista dall’art. 138 della Costituzione stessa.
L’articolo 138 prevede un procedimento rafforzato, sono dunque richieste, in ogni ramo del Parlamento (Camera dei deputati e Senato) due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi. Non basta dunque che la legge venga approvata un prima volta, è necessario riapprovarla anche una seconda, e in questo caso l’approvazione deve avvenire con la maggioranza dei due terzi dei componenti di Camera dei deputati e del Senato, la legge può così essere immediatamente promulgata e pubblicata.
Se invece l’approvazione avviene con la sola maggioranza assoluta (50+1) la legge deve essere sottoposta a referendum popolare, in questo caso non servirà un quorum, ma sarà sufficiente che la maggioranza dei cittadini che andranno a votare, si dichiari a favore della modifica, per farla passare.
Modificare la Costituzione non è dunque un procedimento semplice. La proposta di riforma presentata dal Governo ha appena iniziato il lungo iter per essere presentata in Parlamento.
Cosa prevede la riforma costituzionale?
Ancora non sono stati diffusi documenti ufficiali, ma il suo contenuto è stato riassunto dal Governo in un comunicato stampa.
Il testo della riforma presenta questi articoli fondamentali:
- L’elezione diretta del premier da parte dei cittadini, il cosiddetto premierato (abrogazione art.92 Cost.).
- Il Presidente della Repubblica non può sciogliere una delle due Camere (modifica art. 88 Cost.).
- L’incarico del Presidente del Consiglio durerà 5 anni, senza possibilità di sfiducia da parte di una delle due Camere (art. 94 Cost).
- Eliminato il II comma dell’art. 59 Cost, quindi tolta la possibilità di nominare Senatori a vita coloro che non hanno ricoperto l’incarico di Presidente della Repubblica.
Elezione del premier a suffragio universale
Attualmente in Italia il Presidente del Consiglio non è eletto direttamente dai cittadini, ma nominato dal Presidente della Repubblica (art. 92 Cost), sulla base del risultato delle elezioni. Il prescelto deve poi giurare davanti al Capo dello Stato e ottenere la fiducia del Parlamento; infatti al neo-governo servono i voti favorevoli della maggioranza dei partiti che sostiene il Parlamento.
La modifica proposta prevede che il Presidente del Consiglio venga eletto a suffragio universale per la durata di 5 anni.
La votazione per l’elezione del Presidente del Consiglio avverrà tramite un’unica scheda elettorale.
Questa riforma porterebbe al premierato, ossia un governo basato sulla legittimazione popolare del capo del governo. Il premierato ci porta in due direzioni:
Un presidente del Consiglio con maggiori poteri rispetto agli attuali (come avviene in Germania).
Un presidente del Consiglio eletto direttamente dal popolo contestualmente all’elezione per le Camere, mediante una medesima scheda (unico caso attestato in Israele).
Il Presidente della Repubblica non può sciogliere una delle due Camere
Secondo l’articolo 88 della Costituzione, il Presidente della Repubblica può decidere di sciogliere le Camere, (previo confronto con il presidente della Camera dei deputati e del Senato) o anche solo una di esse, sciogliendo così la legislatura corrente. La riforma costituzionale intende modificare questa possibilità, abrogando al primo comma dell’articolo 88 la dicitura: “o anche una sola di esse”.
Il Premier non può essere sfiduciato
La riforma prevede la modifica dell’articolo 94 della Costituzione che, nella sua attuale forma stabilisce che il Governo deve avere la fiducia dalle due Camere e che queste possono accordarla o revocarla.
Se la riforma entrerà in porto, nel caso in cui la mozione di fiducia non venga effettivamente approvata, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo; qualora non dovesse riottenere nuovamente la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle stesse.
Questa modifica sarebbe una diretta conseguenza della modifica al 92, infatti se deve essere il popolo ad esprimere il proprio Presidente del Consiglio, le Camere non possono opporsi alla scelta.
La riforma intende anche aggiungere un ulteriore comma: in caso di sfiducia o dimissioni del Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica può conferire l’incarico di formare un governo al Premier dimissionario o ad una altro parlamentare della maggioranza espressa dal Presidente del Consiglio uscente. Anche definita norma anti-ribaltone: qualora cessasse il mandato di questo sostituto si dovrebbero sciogliere le Camere. Tale riforma è stata pensata per evitare i governi tecnici.
Questa aggiunta ha anche un’altra importante ripercussione: la persona che diventa Presidente del Consiglio deve essere necessariamente un Parlamentare.
Eliminati i Senatori a vita, fatta eccezione per gli ex presidenti della Repubblica
La riforma prevede l’eliminazione del comma II art. 59 Cost. secondo il quale il Presidente della
Repubblica qualora individuasse un cittadino distintosi per particolari meriti in campo artistico, letterario, sociale, scientifico, può nominarlo Senatore a vita. Il numero massimo i senatori a vita che possono essere nomanti dal Presidente della Repubblica è limitato al numero di 5.
La riforma intende abrogare questo comma permettendo di fatto che senatori a vita possano esser solo coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente della Repubblica (art.59 comma I Cost.).
Tra le principali motivazioni di questa scelta troviamo l’impossibilità da parte del popolo, di esprimere il proprio favore o sfavore sulle nomine. Gli attuali senatori a vita potranno rimanere in carica.
Qual è la risposta delle opposizioni?
Le opposizioni stanno lavorando ad una controproposta da presentare al Governo: un cancellierato su modello tedesco, questa scelta eliminerebbe la proposta di elezione diretta, ma introdurrebbe alcuni correttivi capaci di rafforzare il potere del Premier:
La sfiducia costruttiva, che impedirebbe al Parlamento di votare la sfiducia al Governo in carica, a meno che non conceda simultaneamente la fiducia ad un altro governo.
Il potere di nomina e revoca dei ministri.
Calenda, Pd e M5S sembrano aver mostrato pareri affini su una soluzione stile Modello tedesco.
Favorevole alla riforma del governo Meloni invece si è mostrato Matteo Renzi, ciò non stupisce considerato che l’attuale presidente di Italia Viva nel 2020 a “Porta a Porta” aveva parlato della figura del Sindaco di Italia, caldeggiando la possibilità di un Premier eletto dal popolo.

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