La Cassazione ha confermato che spetta al lavoratore l’onere della prova che sia stato licenziato oralmente.
La Cassazione conferma: il lavoratore deve dimostrare di essere stato licenziato oralmente.
Il lavoratore che impugna il licenziamento intimato oralmente (senza l’osservanza della forma scritta) ha l’onere di provare che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti. Questo è quanto ha confermato Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 149/21, depositata in data 08/01/2021.
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Disciplina
Il licenziamento se comunicato oralmente non ha alcun tipo di valenza effettiva. Il lavoratore resta ancora in forza all’azienda fino ad una comunicazione scritta che esprima le diverse intenzioni del datore. La cessazione della prestazione di lavoro non è di per sé prova di licenziamento.
Dare prova del licenziamento illegittimo fa riconoscere in capo al salariato il diritto ad una indennità. Il lavoratore che rimane a casa può sortire significati diversi: tale situazione potrebbe derivare da un licenziamento, da dimissioni o da una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Pertanto, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, è il prestatore a sobbarcarsi l’onere della prova, operando in tal caso la regola dell’art. 2697 codice civile (chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento) in base alla quale il lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua domanda la vedrà respinta.
Lavoratore licenziato oralmente: conclusioni
Nella situazione sopra evidenziata, in mancanza di una formale comunicazione di licenziamento, il lavoratore dovrà necessariamente tutelare la propria posizione. Il datore potrebbe sfruttare l’assenza derivante dell’illegittimo allontanamento per far valere un successivo licenziamento (in questo caso del tutto legittimo).
Sarebbe opportuno per il lavoratore inviare una raccomandata a/r al proprio datore, in cui evidenzi la data del licenziamento pervenuto oralmente, nonché la propria disponibilità a riprendere l’attività lavorativa.