La Corte di Cassazione si espressa nuovamente sulla compatibilità tra l’attività di assistenza con i permessi garantiti dalla legge 104 e il disbrigo di piccole esigenze personali.
Il lavoratore può conciliare permessi ex legge 104/1992 con esigenze personali
La legge 104/1992 fu emanata dal legislatore per dettare, all’interno dell’ordinamento, i principi generali inerenti “diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata” (art.2 L.n.104/1992).
La normativa rispetta il dettato costituzionale all’art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali…”. Per “integrazione” si intende il superamento di tutti gli impedimenti derivanti dall’handicap creando le condizioni affinché la persona disabile possa raggiungere la massima autonomia possibile. Deve essere garantita la partecipazione alla vita della collettività e la completa realizzazione dei diritti.
La legge 104 del 1992 si applica a tutte le persone con disabilità che risiedono, abbiano domicilio o stabile dimora nel territorio italiano. Viene applicata anche ai familiari che assistono un portatore di handicap: “I lavoratori che invece assistono un familiare in situazione di gravità ex art. 33 comma 3 della Legge 104/92 (e successive modificazioni), possono fruire di tre giorni mensili di permesso sempre che il disabile sia parente o affine entro il terzo grado di parentela”.
Dal 13 agosto 2022, fermo restando il limite complessivo di 3 giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità grave, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti che possono fruirne in alternativa tra loro. Una volta ottenuto il nulla osta dall’Inps, il dipendente può assentarsi dal lavoro per prestare assistenza al familiare. La retribuzione dei giorni di permesso è totalmente a carico dell’Istituto.
Il datore deve solo anticiparla in busta paga per poi recuperare il tutto sui contributi da versare all’INPS con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo quello di competenza.
Di recente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7306 del 13.03.2023, si espressa nuovamente sulla compatibilità tra l’attività di assistenza e il disbrigo di piccole esigenze personali. Non di rado, purtroppo, il lavoratore ha abusato di tale istituto danneggiando datore di lavoro e conti dello stato.
Per abuso si intende quando, durante la giornata di permesso retribuito per assistere il familiare disabile, il lavoratore svolge ulteriori mansioni diverse e in generale attività personali non inerenti alle mansioni di assistenza al portatore di handicap.
La Cassazione è intervenuta tracciando il confine oltre il quale si commette illecito: quei casi visti come compatibili con i permessi garantiti dalla 104 e che riguardano lo svolgimento di commissioni personali brevi ed essenziali.

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