Cassazione: è illegittima la condotta del datore che sceglie i lavoratori da sottoporre a cassa integrazione mediante l’applicazione di un criterio totalmente discrezionale.
L’illegittima collocazione in cassa integrazione
Il datore di lavoro non può decidere arbitrariamente chi collocare in cassa integrazione a zero ore, ma deve rispettare i principi generali di correttezza e buona fede.
L’applicazione di un criterio discrezionale per porre il lavoratore in cassa integrazione a zero ore senza rotazione, qualifica di per sé un comportamento discriminatorio.
La rotazione tra lavoratori permette di attenuare le conseguenze derivanti dalla riduzione dell’attività lavorativa, difatti chi percepisce la cassa integrazione ha una retribuzione inferiore rispetto allo stipendio ordinario.
Il datore di lavoro deve attivare una apposita procedura di consultazione sindacale, dove vengono esaminate le possibili modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
La rotazione dei lavoratori può essere disapplicata solo in presenza di giustificati motivi di ordine tecnico-organizzativo che ne impediscono l’adozione. Il mancato rispetto dei su richiamati criteri consegue il diritto del lavoratore a vedersi integralmente risarciti i danni subiti, da determinarsi ai sensi dell’art. 1223 c.c., commisurandoli, almeno, all’entità dei compensi retributivi che egli avrebbe maturato durante l’intero periodo di fermo.
In tal senso la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 90 del 03.01.2023, afferma che è illegittima la condotta del datore che sceglie i lavoratori da sottoporre a cassa integrazione mediante l’applicazione di un criterio totalmente discrezionale, in spregio all’attività di consultazione per verificare i presupposti della rotazione fra il personale dipendente, ovvero, quando vi è un generico richiamo alle esigenze tecnico-produttive.
ll lavoratore ingiustificatamente sospeso, dunque, avrà diritto al risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla differenza tra le retribuzioni spettanti nel periodo di ingiustificata sospensione del rapporto ed il trattamento di cassa integrazione corrisposto nello stesso periodo.

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