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Un gruppo di cittadini italiani e giuristi ha ottenuto per vie legali l’Accordo di Sicurezza Italo‑Israeliano del 5 ottobre 1987, segreto e incostituzionale, che obbliga l’Italia al silenzio su rapporti militari con uno Stato colpevole di crimini di guerra in Palestina.
Comunicato stampa sull’Accordo di Sicurezza parte del Memorandum tra Italia e Israele
– Andrea Vento*
Noi cittadini italiani e giuristi, vincolati alla vigilanza sul rispetto dei princìpi e dei valori della Costituzione repubblicana, abbiamo acquisito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per le vie legali, il testo dell’Accordo sottoscritto il 05.10.1987 dalle Autorità di Sicurezza d’Italia e d’Israele.
Sulla base di questo “Accordo di Sicurezza”, l’Industria militare e le Forze armate del nostro Paese sono coinvolte in attività di cui i cittadini italiani non possono essere messi a conoscenza a insindacabile discrezione del Governo israeliano.
L’Accordo è richiamato quale suo essenziale presupposto dal Memorandum tra il Governo italiano e il Governo israeliano in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, ratificato con la legge n. 94/2005.
Il nostro Paese è dunque oggi vincolato alla segretezza sui rapporti militari con uno Stato che è impegnato nello sterminio del popolo palestinese nella Striscia di Gaza e che, in forza degli accertamenti dichiarati dalla Corte Internazionale di Giustizia del 19.07.2024 e confermati dall’Assemblea Generale dell’ONU nel settembre 2024, occupa illegalmente da oltre mezzo secolo la terra di Palestina.
L’Accordo, inoltre, non è stato ratificato dal Parlamento in sprezzante violazione dell’art 80 Cost., come impone la legge allorquando i contenuti dell’intesa internazionale condizionino, questo è il caso, l’esercizio dei diritti dei cittadini italiani e l’applicazione della stessa Costituzione e delle altre fonti nazionali, addirittura favorendo unilateralmente uno Stato estero dichiaratamente ostile ai valori della pace, al rispetto di qualsiasi persona umana e al principio di autodeterminazione dei popoli.
Poiché tutto questo è inaccettabile per chiunque sia fedele alla Carta costituzionale della nostra Repubblica [in particolare agli articoli 1, 2, 3, 10, 11, 21, 28, 54, e 117 c. 1 Cost., oltre che allo stesso art. 80], noi chiediamo al Presidente della Repubblica, in virtù delle sue funzioni elencate dall’art. 87 Cost., e al Governo italiano di sollecitare e promuovere senza indugio le procedure di recesso dall’Accordo di Sicurezza stipulato il 05.10.1987, facendo legittimo e doveroso ricorso all’articolo 10.2 dello stesso testo.
Segue il testo completo dell’Accordo.
ACCORDO GENERALE DI SICUREZZA TRA ISRAELE E ITALIA
Premessa
Al fine di salvaguardare la sicurezza delle “Informazioni Classificate” che saranno scambiate tra le Amministrazioni competenti dello Stato di Israele (Ministero della Difesa) e della Repubblica Italiana (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Autorità Nazionale per la Sicurezza e, nei limiti di competenza, Ministero della Difesa), d’ora in poi denominate “le Parti”, le rispettive autorità convengono quanto segue:
Articolo 1 – Definizioni
Il termine “Informazioni Classificate” indica qualsiasi tipo di informazione, documento, attrezzatura o materiale di qualsiasi natura che, nell’interesse di una o entrambe le Parti, è soggetto a classificazione di sicurezza, a prescindere dal mezzo di trasmissione (orale, elettronico, scritto o materiale).
Articolo 2 – Ambito di applicazione
2.1 Il presente Accordo di Sicurezza è parte integrante di ogni futuro accordo tra le Parti riguardante “Informazioni Classificate”.
2.2 Si applica anche a negoziati o contatti, anche se non sfociati in accordi firmati.
Articolo 3 – Protezione reciproca
3.1 Le Parti adotteranno, secondo le rispettive normative, tutte le misure appropriate per proteggere le Informazioni Classificate scambiate o prodotte.
3.2 Saranno rispettati i diritti di proprietà intellettuale connessi a dette informazioni.
3.3 Le Informazioni Classificate non saranno condivise con terzi o con cittadini di paesi terzi senza il consenso scritto della Parte originaria.
3.4 L’accesso sarà consentito solo a personale autorizzato e con comprovata necessità.
3.5 Ogni Parte vigilerà sul rispetto delle norme di sicurezza presso enti e strutture che gestiscono informazioni dell’altra Parte.
ISRAELE ITALIA
TOP SECRET SEGRETISSIMO
SECRET SEGRETO
CONFIDENTIAL RISERVATISSIMO
Nessun equivalente RISERVATO (Italian Restricted)
4.2 Ogni Parte apporrà la propria classificazione equivalente al ricevimento.
4.3 Non è possibile declassificare senza consenso dell’emittente.
4.4 Tutte le copie e traduzioni manterranno lo stesso livello di classificazione.
4.5 I documenti “RISERVATO” saranno custoditi in contenitori chiusi e trasmessi con copertura doppia tramite corrieri ufficiali o posta assicurata.
Articolo 5 – Visite
5.1 L’accesso a luoghi o informazioni classificate richiede autorizzazione preventiva della competente Autorità di Sicurezza.
5.2 Le visite devono essere notificate con almeno quattro settimane di anticipo.
5.3 Autorizzazioni multiple possono avere durata massima di 12 mesi.
Articolo 6 – Disposizioni comuni
6.1 Ogni Parte nominerà un’Agenzia di Sicurezza incaricata della supervisione.
6.2 Le Autorità competenti emetteranno istruzioni e procedure specifiche.
6.3 Le Parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni dell’Accordo.
6.4 Le Autorità forniranno reciprocamente informazioni su standard e procedure e faciliteranno visite congiunte.
Articolo 7 – Contratti
7.1 Prima di affidare contratti classificati a ditte dell’altra Parte, si richiederà conferma che esse dispongano delle autorizzazioni e capacità di custodia.
7.2 I contratti conterranno clausole e indicazioni specifiche sulla sicurezza.
7.3 La Parte in cui il contratto è eseguito è responsabile delle misure di sicurezza.
7.4 Due copie di ogni contratto classificato saranno inviate all’Autorità competente del Paese in cui avviene l’esecuzione.
7.5 I subappalti devono essere autorizzati preventivamente.
Articolo 8 – Trasmissione e comunicazione
8.1 Le Informazioni Classificate saranno trasmesse tramite corriere diplomatico o mezzi concordati.
8.2 Le comunicazioni elettroniche classificate devono essere cifrate.
Articolo 9 – Smarrimento o violazione
9.1 In caso di smarrimento o incidente relativo a Informazioni Classificate, la Parte di origine sarà informata immediatamente e si svolgerà un’indagine.
Articolo 10 – Disposizioni finali
10.1 L’Accordo entra in vigore il giorno della firma e resta valido a tempo indeterminato.
10.2 Una Parte può proporre modifiche o la cessazione dell’Accordo con preavviso di sei mesi.
10.3 Le modifiche devono essere concordate per iscritto.
10.4 In caso di cessazione, le Informazioni Classificate continueranno ad essere protette secondo le presenti disposizioni.
10.5 L’Accordo è redatto in due originali in lingua inglese.
Autorità competenti
In ITALIA:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Autorità Nazionale per la Sicurezza
Ufficio Centrale per la Sicurezza, ROMA
In ISRAELE:
Ministero della Difesa
Direttore della Sicurezza del Ministero della Difesa
Firme
Per Israele:
Direttore della Sicurezza del Ministero della Difesa
Per l’Italia:
Ammiraglio Fulvio Martini
Vice Ammiraglio, Autorità Nazionale per la Sicurezza
Roma, 5 ottobre 1987

* Articolo originale pubblicato su World Politics Blog
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