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lunedì, Giugno 16, 2025
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Le spese ambientali sono un dovere degli enti locali

Nonostante la crisi ci sono spese che non possono essere tagliate dagli enti locali in settori aventi rilievo costituzionale.

Le spese negli enti locali

Gli enti locali contribuiscono al risanamento dei conti pubblici con la partecipazione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (art. 117, 119 Costituzione Italiana).

Gli obiettivi principali sono l’unità economica della Repubblica e l’assolvimento del programma di finanza pubblica, imposti, insieme ai vincoli, dall’Unione Europea.

Il processo amministrativo e contabile della spesa dell’ente locale passa attraverso un percorso disciplinato dal d.lgs. n. 267/2000 e ss. ed è condotto attraverso determinate fasi: l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento.

La crisi finanziaria degli enti locali

Sempre più Enti locali sono in crisi finanziaria profonda. Una crisi che si acuisce a causa della incapacità di incrementare gli incassi, nonché dovuta ai tagli dei trasferimenti.

Tale crisi ha ripercussioni sul cittadino (incidenza sui diritti soggettivi) che si vedrà progressivamente sottrarre servizi più o meno essenziali.

Il colpo di grazia è stato dato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 4/2020 depositata il 28 gennaio 2020.

Essa ha invalidato la disposizione adottata dalla legge di bilancio del governo Renzi che consentiva di distendere in trent’anni il piano di riequilibrio finanziario dei Comuni adottato per arginare il default.

Probabilmente avrà un’utilità relativa anche l’intervento effettuato dal Governo con il decreto legge, il n.162/2019, convertito nella legge n. 8/2020, che all’art. 39 consente il ripiano del disavanzo in un periodo massimo di 15 annualità a decorrere dall’esercizio 2021 e a determinate condizioni.

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Spese ambientali necessarie

Ci sono alcune spese che non possono essere tagliate. Gli enti locali hanno il dovere di dare priorità alle spese in settori aventi rilievo costituzionale.

Pertanto, nella programmazione di spesa si dovrà necessariamente adempiere ai doveri in materia di corretta gestione dei rifiuti, non potendo esimersi da tali obblighi adducendo ragioni di tipo economico.

Questo è quanto statuito con sentenza dalla Corte di Cassazione, sez. III, 30 aprile 2019 n. 17813:

…le difficoltà economiche in materia di rifiuti non integrano causa di giustificazione e di non esigibilità.

La gestione dei rifiuti e delle connesse e conseguenziali attività costituiscono infatti un’assoluta priorità, in quanto incidono su interessi di rango costituzionale, come la salute dei cittadini e la protezione delle risorse naturali, sicché non ha rilievo giuridico l’insufficienza delle risorse, dovendo le stesse essere destinate in via prioritaria al soddisfacimento delle anzidette esigenze, rispetto ad altre.”

Conclusioni

Questa sentenza ribadisce la cogenza della spesa a tutela dell’ambiente non potendo l’Ente locale anteporre una giustificazione di tipo economico per non procedere.

 

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Giuseppe Pennone
Giuseppe Pennone
Giuslavorista napoletano, appassionato di pittura, ha collaborato con numerose riviste ed associazioni culturali in qualità di esperto di tematiche sociali quali lavoro, diritti negati e ambiente.

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