Furbetti del cartellino: il lavoratore che si allontana temporaneamente dal posto di lavoro deve timbrare il cartellino. In mancanza di giustificazioni di servizio è da considerarsi azione fraudolenta.
La Cassazione sui furbetti del cartellino
Con l’operazione della “timbratura” il prestatore di lavoro registra l’orario di inizio e di fine del proprio turno. Questi momenti possono essere delimitati dall’ingresso e dall’uscita dalla sede dell’azienda, oppure per determinare i momenti di pausa.
Nelle modalità di lavoro più flessibili, oppure nel lavoro fuori sede, in cui non ci si reca in azienda, il dipendente timbra nell’istante in cui inizia e termina di lavorare (App timbratura, geolocalizzazione).
Il badge rappresenta quello strumento strettamente personale con cui il lavoratore di un’azienda certifica l’orario di ingresso e quello di uscita. Il dipendente è quindi chiamato a effettuare le registrazioni in entrata e in uscita dal servizio presso i lettori collocati in prossimità della propria sede, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale e dal regolamento aziendale.
Poniamo in evidenza che il datore di lavoro mantiene sempre la piena libertà di fissare le modalità del controllo degli orari di entrata e di uscita dei lavoratori. I dati raccolti dai rilevatori vengono sommati alle richieste di ferie e permessi, e a tutto ciò che si ritenga essenziale per l’elaborazione delle buste paga.
Questo strumento però, se da un lato ha reso più semplice il monitoraggio e calcolo delle prestazioni del lavoratore, dall’altro ha contributo anche ad aumentare i comportamenti illeciti da parte del dipendente stesso.
Si pensi ai diversi casi di cronaca riguardanti il fenomeno dell’assenteismo, con il furbo di turno che timbra e poi si allontana dal posto di lavoro o, addirittura, che si fa timbrare da un collega senza neanche presentarsi personalmente in ufficio.
Le sanzioni previste per la mancata “strisciata” del badge sono state istituite per tutelare l’azienda in caso di comportamento scorretto da parte dei propri dipendenti per evitare che questi violino le regole aziendali di monitoraggio degli ingressi o delle attività svolte, per un proprio tornaconto personale.
Le sanzioni sono di diverso tipo e dipendono dal caso specifico. Possono andare dal richiamo verbale, fino al licenziamento. Recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 569 del 11.01.2023, ha affermato che in caso di allontanamento dal posto di lavoro non accompagnato dalla relativa timbratura, spetta al pubblico dipendente dimostrare la legittimità di tale condotta in quanto dettata da ragioni di servizio.
Per i giudici di legittimità dunque, l’allontanamento del lavoratore tra le timbrature di entrata ed uscita, configura un comportamento fraudolento diretto a fare emergere falsamente la presenza in ufficio.
Il fenomeno è ben noto anche in aziende private dove la giurisprudenza prevalente ritiene legittimo il licenziamento per “giusta causa”. Questo comportamento, infatti, «implica la violazione di fondamentali doveri scaturenti dal vincolo della subordinazione, venendo intaccato gravemente ed irrimediabilmente il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro» (Cassazione sentenza n. 13269/2018).

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