Essere licenziati per fatturato basso e insolvenze dell’azienda presso la quale si svolge la propria attività lavorativa, non è un procedimento automatico. Vi sono le motivazioni oggettive che il datore di lavoro dovrà dimostrare. A tal proposito si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione.
Fatturato basso e insolvenze
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è una tipologia di licenziamento che si concretizza per motivi strettamente correlati all’attività produttiva e ha motivazioni di carattere economico relativi alla vita dell’azienda, che possono andare dalla soppressione della posizione lavorativa, con riorganizzazione del lavoro e delle mansioni, fino alla gestione di una situazione di crisi aziendale.
Non vi è però un automatismo tra commesse in calo, insolvenze e licenziamento del dipendente. Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 11425/21, depositata il 30 aprile scorso.
Il datore di lavoro che si attiva direttamente per il recesso contrattuale opera illegittimamente in quanto è tenuto a dimostrare l’effettiva sussistenza delle ragioni tecniche e/o organizzative, e l’impossibilità di adibire l’ex dipendente ad attività equivalente o inferiore all’interno dell’azienda.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Congiuntura economica e crisi finanziaria aziendale giustificano rimodulazioni dell’attività e riduzione della produzione con conseguente eliminazione di alcuni settori. La riorganizzazione che giustifica un legittimo licenziamento può riguardare: il perseguimento di una migliore efficienza gestionale o produttiva, l’esternalizzazione a terzi di alcune attività, un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo finalizzato ad ottenere un aumento della redditività dell’impresa, ecc.
Il datore di lavoro dovrà provare la sussistenza delle ragioni economico-organizzative che hanno portato alla sua decisione, dimostrando anche la relazione di causalità intercorrente tra le motivazioni oggettive e il licenziamento del dipendente, nonché le ragioni che lo hanno portato a scegliere proprio quel lavoratore (in quanto non ha trovato per questi una giusta ricollocazione).
In caso di licenziamento ingiustificato, a seconda della dimensione dell’azienda, il lavoratore sarà reintegrato e risarcito o solo risarcito. Si pone in evidenza che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere disposto anche in caso di inidoneità fisica o psichica del lavoratore.
Conclusioni
La legge esige, dunque, che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia adottato solo in presenza di circostanze oggettive e verificabili, in mancanza delle quali il provvedimento può essere impugnato.
In questo periodo di crisi dovuto all’emergenza sanitaria nazionale covid-19, il governo, a fronte di incentivi erogati per il mantenimento dei livelli occupazionali (Cigo, Cassa in deroga, Fis, ecc.), ha previsto il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Con i commi 9 e 10 dell’art. 8, il D.L. n. 41/2021 ha promulgato il blocco dei licenziamenti (datori che possono godere della Cigo fino al 1° luglio, mentre i datori che possono usufruire di Fis, Fondi di solidarietà e Cigd fino al 1° novembre).
Leggi anche
- Portaborse per due deputati? No, c’è il dovere di fedeltà anche per la legge
- I nuovi concorsi pubblici secondo Brunetta: ‘mi esibisca il titolo’.